Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12770 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 26/06/2020), n.12770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26113/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GFK Eurisko Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cardascia,

Enrico Ceriana e Paola Lumini, con domicilio eletto presso l’Avv.

Attilio Pelosi in Roma via Po n. 38, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 121/11/13, depositata il 9 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

GFK Eurisko Srl in data 24 ottobre 2008 presentava istanze per ottenere il rimborso di somme indebitamente versate, tra il 2005 e il 2006 a titolo di Iva, perchè relative a prestazioni rese a favore di soggetto (la JT International SA) non residente in Italia, senza una stabile organizzazione e titolare solo della rappresentanza fiscale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17 e, dunque, non soggette ad imposta per difetto del presupposto di territorialità.

Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Milano, davanti alla quale l’Ufficio eccepiva la tardività delle istanze di rimborso per decorso del termine biennale di decadenza con riguardo alle fatture emesse fino al 13 giugno 2006.

L’impugnazione era accolta dal giudice di primo grado. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. Resiste GFK Eurisko Srl con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per aver la CTR ritenuto la domanda di rimborso soggetta al termine decennale di prescrizione anzichè a quello di decadenza di cui all’art. 21 cit..

1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

1.2. La Corte, infatti, in fattispecie del tutto analoghe (v. Cass. n. 12447 del 8/06/2011; Cass. n. 13960 del 8/07/2016; Cass. n. 15638 del 11/06/2019), ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di rimborso di Iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale”, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, termine che decorre “dal momento in cui è stato effettuato il versamento” poichè, in una tale evenienza, “il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine”, senza che assuma rilevanza l’incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..

1.3. Non è pertinente, poi, il richiamo, effettuato dalla CTR e ora dal controricorrente, agli orientamenti della Corte di Giustizia.

La Corte, infatti, ha, da un lato. riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione e conformi al principio di effettività “la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, il decorso di tali termini comporta il rigetto totale o parziale, dell’azione proposta” (v. sentenza 8 settembre 2011, C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert; sentenza 15 aprile 2010, C-542/08, Barth; sentenza 15 dicembre 2011, in C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta; sentenza 20 dicembre 2017, in C-500/16, Caterpillar).

Dall’altro, la stessa, ove ha riconosciuto il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale, ha assegnato rilevanza a situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o, comunque, a condotte riferibili all’Amministrazione finanziaria (v. in particolare sentenza Banca Antoniana Popolare Veneta Spa cit., relativa a soggetto che aveva “agito come un operatore economico prudente”, aveva “correttamente assoggettato all’IVA le operazioni di riscossione dei contributi consortili da essa effettuate” e “correttamente versato detta imposta all’amministrazione finanziaria, in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all’epoca della fatturazione di dette operazioni”, regime poi “rimesso in discussione, retroattivamente” dalla stessa Amministrazione, lasciando il soggetto passivo esposto all’azione del suo committente), condizioni qui non ricorrenti attesa l’assenza di una azione di rimborso da parte degli aventi causa e l’obbiettività originaria dell’indebito.

Secondo quanto riconosce la stessa contribuente, infatti, il pagamento nei confronti della JT International SA è stato operato volontariamente e non in esecuzione di un provvedimento coattivo (in termini v. Cass. n. 3627 del 24/02/2015; Cass. n. 1426 del 26/01/2016).

1.4. Trattandosi di indebito oggettivo ab origine, infine, non si pone una questione di affidamento e/o buona fede, esclusa in ogni caso la pertinenza della L. n. 212 del 2000, art. 10, che non rileva ai fini della effettività e sussistenza del tributo.

1.5. In applicazione degli enunciati principi si deve concludere che le istanze di rimborso, presentate il 24 ottobre 2008, sono state inoltrate oltre il termine di decadenza biennale salvo – come risulta pacificamente in atti dallo stesso ricorso dell’Ufficio (pag. 3) e dalle indicazioni del contribuente – per gli importi di cui alle fatture n. 2470 e n. 2533, rispettivamente del 1 dicembre e del 5 dicembre 2006.

2. Il ricorso va pertanto accolto – e la sentenza cassata – nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va rigettato l’originario ricorso della contribuente ad eccezione delle somme richieste e di cui alle fatture n. 2470 e n. 2533 del 1 e 5 dicembre 2006.

3. Le spese, atteso l’esito del giudizio, vanno integralmente compensate per ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata nei medesimi limiti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della GFK Eurisko Srl ad eccezione delle somme richieste e di cui alle fatture n. 2470 e n. 2533 del 1 e 5 dicembre 2006.

Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA