Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12770 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10932-2020 proposto da:

J.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI PALMA ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2865/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 30/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 30 marzo 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da J.Y., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato non ha svolto difese.

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 5,6,8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, esponendo che la sua vicenda personale (aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese d’origine per il timore di essere ucciso dalla seconda moglie del proprio padre, ormai deceduto, la quale aveva tentato di avvelenarlo) lo esponeva, in caso di ritorno in patria, al concreto ed attuale pericolo per la propria incolumità oltre che a trattamenti inumani e degradanti;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, in particolare, quanto alla dedotta violazione della citata legge, art. 14 nelle fattispecie di cui alle lett a) e b), il giudice di merito, con motivazione adeguata, ha evidenziato l’insussistenza del pericolo di danno grave per il ricorrente, in conseguenza della risolutiva risposta dell’autorità del luogo, non solo con l’intervento del capo del villaggio, ma anche della polizia che aveva arrestato la donna che aveva attentato alla sua vita, così costringendola ad andare via dalla casa di famiglia;

che tale motivazione non è stata censurata dal ricorrente;

– che quanto alla dedotta violazione della citata legge, art. 14 nelle fattispecie di cui alla lett c), il richiedente svolge, in ordine alla sussistenza in Gambia di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado, il cui accertamento si fonda su fonti qualificate ed aggiornate (rapporto Segretariato Generale delle Nazioni Unite del 2019, rapporto Amnesty International 2017/2018, rapporto EASO 2017);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in considerazione della dedotta condizione di estrema vulnerabilità, derivante dall’assenza di legami sociali attuali, dalle molteplici criticità in termini di insicurezza sociale e violazione di diritti umani;

4. che il motivo è inammissibile, non avendo il richiedente correlato la dedotta violazione dei principi fondamentali inviolabili nel paese d’origine o lo stato di insicurezza alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018) se non con riferimento alla sua vicenda descritta al punto 1, in relazione alla quale, è stata, tuttavia, coerentemente evidenziata l’insussistenza di un rischio per l’incolumità del ricorrente;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione è falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 comma 1-bis in relazione all’omessa istruttoria d’ufficio;

6. che il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa altro che svolgere censure di merito in ordine alla valutazione in fatto sulla situazione generale del Gambia (mancanza di una situazione allarmante) compiuta dal Tribunale alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, disamina che non è sindacabile in sede di legittimità se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. che con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il giudice avrebbe omesso l’esame di elementi decisivi per il riconoscimento delle protezioni;

8. che il motivo è inammissibile per genericità per le stesse ragioni già evidenziate al punto 4, difettando, peraltro, la prova sullo stato di salute;

9. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA