Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12770 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12770 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 14317-2008 proposto da:
CAFFE’ DEL MARE DI MONTANARI GIOVANNI & C. SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA
41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BELLINI LUCA
giusta delega a margine;
– ricorrente contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DI RAVENNA, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/06/2014

avverso la sentenza n. 98/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 19/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto e in subordine accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato BELLINI che ha

R.G. 14317/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia, con sentenza n.98/20/07 , depositata il
19.11.2007 , in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna
n.267/01/2005,riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003,
nei confronti della società “Caffè del Mare di Montanari Giovanni & C,., s.n.c.” già “Caffè del
Mare s.r.1., ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps in data 22.7.2003 per l’impiego

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) omessa motivazione sulla eccepita violazione e falsa interpretazione dell’art. 3., comma. 3 1.
73/2002
b) omessa motivazione circa l’eccepita incostituzionalità della citata norma sanzionatoria
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, D.Igs 472/97 , così come novellato dal
comma 7 bis dell’art. 36 bis D.L. 223/2006 nella parte in cui tale decreto prevede
l’applicazione del principio del favor rei nella determinazione dell’importo della sanzione
da applicare alla commessa violazione
d) motivazione contraddittoria, ai sensi del’art. 360 n. 5, c.p.c. circa la valenza probatoria dei
verbali ispettivi;
e) omessa motivazione, ai sensi dell’art. 260 n. 5 c.p.c., sulla eccepita violazione dell’art. 2697
c.c., dell’art. 61 D.Igs n. 276/2003 con riferimento alla mancata rilevazione del rapporto di
lavoro occasionale;
f) omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. circa l’eccepita violazione dell’art. 9
bis, comma 2, D.L. n. 510/1986 conv in 1. 607/1996 ritenendo la non sanzionabilità nel caso
di comunicazione al centro per l’impiego, nel termine di 5 gg dall’assunzione;
g) omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 sulla eccepita mancata applicazione degli artt. 12 e 7
D.lgs 472/1997 rilevando la mancata riduzione delle sanzioni per la manifesta sproporzione
della sanzione rispetto ai fatti contestati, uniti dalla continuazione e dal concorso di
violazioni.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.4.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.

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di un lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori.

1. In relazione ai primi due e all’ultimo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, pur volendo
prescindere dalla inammissibilità dei primi due motivi per la erronea censura quale vizio di
motivazione anziché quale errores in procedendo (art. 360.n. 4 c.p.c.) , ne va rilevata l’infondatezza.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è già stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare

cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356).
Pertanto il datore di lavoro era legittimato a provare la diversa durata del rapporto di lavoro del
dipendente irregolare, ma la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità (peraltro neanche censurata dal ricorrente) la insufficienza probatoria del verbale per
essere basato su dichiarazioni delle parti, ritenute inattendibili al fine di individuare l’inizio del
lavori del lavoratore in nero, escludendo la vigenza all’epoca, di un regolare rapporto di lavoro.
La sanzione amministrativa di cui all’articolo tre, comma tre, 1. 73/2002 può essere legittimamente
comminata, senza che possa essere ridotta per manifesta sproporzione della sanzione rispetto ai
fatti contestati, né per un’asserita continuazione o concorso di violazioni, situazioni non ravvisabili
nella fattispecie, anche nel caso in cui al momento dell’accertamento il datore di lavoro risulti
impiegare lavoratori regolarmente iscritti libri obbligatori, ma risultanti irregolari per i periodi
pregressi, compresi tra l’inizio dell’anno e la data di regolarizzazione del rapporto.
La norma cit. prevede la misura della sanzione “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la
data di constatazione della violazione (salva prova contraria del datore di lavoro circa l’inizio
effettivo del rapporto, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005)
La data di constatazione della violazione non fa riferimento esclusivo alla data dell’accesso
ispettivo, potendo essere accerta per un periodo pregresso rispetto a tale accertamento, con il limite
espressamente previsto decorrente dall’inizio dell’anno, come anche desumibile dallo stesso art. 3
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,

che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in

cit. D.L. che prevede la sanzione “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un
periodo lavorativo successivo”.
2. Anche il terzo motivo va disatteso trovando applicazione, nel caso di specie la citata normativa
nella versione antecedente alla riforma del 2006.
L’ art. 3, comma 3„ D.lgs n. 472/97, nel prevedere il principio del favor rei, afferma che ” se la
legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di
Va, tuttavia, evidenziato che il D.lgs 472/97 concerne le ” disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 3, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano violazione di norme tributarie trattandosi di violazione
di sanzioni amministrative di natura non tributarie, attenendo alla disciplina lavoristica.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2002, ha ribadito che, con riferimento alle
sanzioni amministrative, rientranti nell’ambito di applicazione della legge 689/1981, vigono i
principi di legalità e di irretroattività della legge, principi diversi da quelli contemplati dal D.Igs
472/1997, ispirati al principio del favor rei, il cui risvolto e la retroattività della lex mitior, come
tale inconferente nel caso in questione.
In particolare , evidenzi la Consulta, “per quanto riguarda la disciplina generale e di principio
delle sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel
tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più
favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della
ragionevolezza – modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a
seconda delle materie oggetto di disciplina; che, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole
che, in riferimento a particolari tipologie di illeciti amministrativi (nella specie, tributari e

irrogazione sia divenuto definitivo”

valutari), interessate da ampi interventi di riforma e caratterizzate da peculiarità sostanziali che ne
giustificano uno specifico trattamento sanzionatorio (cfr., ad esempio, sentenza n. 49 del 1999 in
materia bancaria e creditizia), il legislatore abbia optato per l’introduzione di una disciplina di
maggior favore per l’autore della trasgressione, senza che, trasformando l’eccezione in regola,
dette scelte debbano essere generalizzate e poste come disposizioni di principio, come invece
prospettato dal giudice a quo; che le stesse considerazioni portano a concludere nel medesimo
senso in relazione alla seconda questione, sollevata dal rimettente in riferimento all’art. 7, comma
12, del decreto legislativo n. 389 del 1997, non sussistendo, alla stregua del principio di
uguaglianza, un obbligo di estensione della particolare disciplina dettata per determinate materie,
3

y

come gli illeciti tributari e valutari, ad altre tipologie di illecito, le cui caratteristiche possono
essere valutate dal legislatore anche ai fini che qui interessano”. (Corte Cost.n. 140/2002)
3. Il quarto e quinto motivi,esaminati unitariamente in quanto connessi, sono infondati.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonchè sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresì, fornire utili elementi di giudizio,

desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa. Tuttavia non è sufficiente, così come
correttamente rilevato dalla CTR, a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola
dichiarazione del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere
plausibile tale affermazione, generalmente interessata, da sola insufficiente a dimostrare l’inizio del
rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Il giudice di merito, in mancanza di ulteriori elementi probatori, correttamente ha ritenuto non
sufficiente a integrare la prova contraria prevista dalla legge le risultanze del verbale dell’Inps
fondate sulle sole dichiarazioni della lavoratrice irregolarmente occupata e della parte.
4. Il sesto motivo difetta di autosufficienza non avendo la ricorrente documentato di avere proposto
la relativa questione nei gradi di merito né di avere inviato nei cinque giorni dall’ assunzione al
centro per l’ impiego la relativa comunicazione.
Peraltro tale comunicazione, anche se tempestiva, non inficia le sanzioni amministrative per il
periodo precedente alla stessa e, comunque, in violazione del principio di autosufficienza, non
viene riportato il calcolo delle sanzioni asseritamente più favorevoli.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

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liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4119%
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
PQM
Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 16.4.2014

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