Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1277 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34044-2018 proposto da:

G.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

B.A., B.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1689/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

G.A.R. propose appello avverso l’ordinanza depositata il 24 luglio 2014, con cui il Tribunale di Forlì, nel giudizio proposto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dalla predetta nei confronti di B.W. e B.A., aveva dichiarato la litispendenza tra quel procedimento e il giudizio pendente tra le stesse parti innanzi a questa Corte e aveva condannato la G. alle spese di lite in favore di B.W.;

l’appellante dedusse in particolare: 1) la nullità della decisione appellata per omessa rinnovazione della citazione a B.A.; 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di considerare che il principio applicato in materia di litispendenza era stato affermato per la prima volta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 12 dicembre 2013, n. 27846, la quale aveva sovvertito il precedente consolidato orientamento, successivamente all’introduzione del procedimento ex art. 702-bis c.p.c.;

la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1689, pubblicata il 19 giugno 2018, rigettò l’appello, dichiarò irripetibili le spese di quel grado, stante la mancata costituzione degli appellati, e dichiarò la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del T.U. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

avverso la sentenza di secondo grado G.A.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Forlì, adito in primo grado dalla G. con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti di B.W. e B.A., con ordinanza depositata in data 24 luglio 2014 e appellata dall’attuale ricorrente, aveva dichiarato la litispendenza tra il giudizio all’esame e quello pendente, tra le medesime parti, dinanzi a questa Corte e ha condannato la G. alle spese di quel grado;

come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata in questa sede, con l’appello proposto, la G. non si era limitata a censurare la sola statuizione sulle spese ma anche la decisione nel suo complesso, avendone dedotto la nullità per omessa rinnovazione della notifica della citazione a B.A., è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che – diversamente da quanto avvenuto nel caso all’esame – non sia stata emessa dal giudice di pace (Cass. 23/01/2006, n. 1218; Cass., sez. un., ord., 31/07/2014, n. 17443);

peraltro, questa Corte ha pure già avuto modo di precisare che: a) il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza (o l’ordinanza) che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione a questa Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la pronuncia sulle spese, nè potendo ciò fare mediante un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari – ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione – in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perchè la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione a questa Corte della questione di competenza, mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento, e b) la sentenza (o l’ordinanza) che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali – essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benchè l’art. 42 c.p.c. sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese; peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichè nel procedimento del regolamento di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un’impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 c.p.c., sino alla pronunzia della S.C. sul regolamento di competenza (Cass., sez. un., ord., 6/07/2005, n. 14205; v. anche Cass., ord., 12/08/2011, n. 17228);

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato e in particolare dei sopra riportati principi, va rilevata d’ufficio e, quindi, dichiarata l’inammissibilità del proposto appello e, pertanto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la sentenza impugnata in questa sede va cassata senza rinvio; ed invero l‘impugnazione proposta con l’appello, in quanto – come s’è detto – deducente la nullità della sentenza di primo grado, concerneva necessariamente la declaratoria della litispendenza e, dunque, avrebbe dovuto proporsi con il regolamento necessario di competenza;

non vi è luogo a provvedere per le spese relative al secondo grado del giudizio di merito, non essendosi gli appellati costituiti in quel grado, e neppure per quelle inerenti al presente giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì depositata in data 24 luglio 2014; visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in questa sede; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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