Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1277 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3664/2010 proposto da:

GIORGIO GIOIELLI SAS DI COSENTINO GIORGIO & C. (OMISSIS)

società

in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MALIZIA Pasquale M., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIBENEDETTO Gennaro M., giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza, n. 3698/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

27.10.09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Garofalo (per delega avv.

Pasquale M. Malizia) che si riporta agli scritti e chiede la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE e ne nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 16 febbraio 2010, la s.a.s. Giorgio Gioielli di Cosentino Giorgio & C. in liquidazione, ha chiesto, con sette motivi, la cassazione della sentenza depositata il 30 novembre 2009 e notificata il successivo 18 dicembre, con la quale la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente le domande svolte con ricorso ex art. 414 c.p.c., da R.F. nei confronti della società suddetta, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 24 febbraio 1992 al 3 marzo 2000 e condannando la società a pagare all’appellante la somma complessiva di Euro 39.758,98 – oltre accessori di legge – a titolo di differenze retributive per il lavoro prestato, anche oltre l’orario normale, nel corso del rapporto.

I motivi di ricorso attengono ai seguenti profili:

1) violazione dell’art. 342 c.p.c., e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, motivata con la considerazione che la sentenza di primo grado non sarebbe stata impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non raggiunta la prova in ordine alle mansioni svolte, all’orario di lavoro, alla durata del rapporto e le altre circostanze evidenziate nel ricorso introduttivo, essendosi l’appello limitato a cen-surare le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie, ma senza proporre una diversa valutazione delle stesse;

2 – violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità della testimonianza resa da D.A., nonostante che tale testimone non fosse stata indicata nel ricorso introduttivo e senza motivare adeguatamente in ordine alla ritenuta identificazione di tale teste con A.A., effettivamente indicata in ricorso;

3 – omessa motivazione in ordine alla necessità di procedere ad una nuova valutazione in appello del materiale probatorio;

4 – vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’orario di lavoro osservato dalla R. e violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la Corte non avrebbe valutato adeguatamente l’attendibilità dei testi e non si sarebbe attenuta rigorosamente alle risultanze istruttorie, operando il relativo accertamento mediando tra queste ultime;

5 (erroneamente indicato come sesto motivo) – vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario nei periodi 13 maggio-7 giugno 1999; 14 e 15 giugno 1999, 16 giugno- 15 luglio 1999, 16 luglio 1999-3 marzo 2000;

6 (indicato come settimo motivo) – vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di alcune giornate di ferie in quanto ritenute non godute, mentre nello stesso ricorso introduttivo esse erano state indicate come godute dalla lavoratrice;

7 (indicato come ottavo motivo) – vizio di motivazione nella determinazione delle somme percepite dalla lavoratrice.

Alle domande di annullamento della sentenza della Corte d’appello di Bari resiste R.F. con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Per ciò che riguarda la censura relativa al mancato accoglimento della deduzione di inammissibilità dell’appello, si rileva, infatti, che i giudici argomentano in maniera esauriente (seppur sintetica e nonostante la presenza di un refuso nella motivazione della Corte territoriale – che omette un non avanti all’oggetto delle valutazioni del Tribunale richiamate nell’atto di appello) la propria valutazione di sufficiente specificità dell’appello sul punto, rilevando nel corpo dell’atto medesimo, accanto ad ampie censure in ordine alla valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudice (il che già implica, implicitamente, nel contesto argomentativo dell’atto di appello, l’affermazione e il sostegno di opposte valutazioni con riferimento alla narrativa dei fatti ivi riprodotta e richiamata), anche la precisa indicazione della presenza di testimonianze chiaramente e inequivocabilmente dimostrative dell’assunto della lavoratrice in ordine alle mansioni svolte, all’orario di lavoro e alla durata del rapporto, in contrasto con quanto accertato dal giudice di primo grado.

Poichè in proposito la ricorrente si limita a ribadire le censure svolte in appello, senza cogliere adeguatamente il senso della risposta della Corte territoriale, il motivo appare manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dettagliatamente indicato le ragioni per cui ha valutato come erroneo il convincimento del primo giudice in ordine alla mancata indicazione della testimone D. nell’atto introduttivo del giudizio, ragionevolmente accertando la identificazione di tale testimone con A.A. – menzionata in ricorso introduttivo -, in considerazione della indicazione per esteso, nell’atto di citazione a teste, del nome di tale teste come D.A. in A., non risultato in alcun modo artefatto in giudizio.

Con riguardo poi al terzo motivo di ricorso, si rileva che le ragioni per procedere ad una nuova valutazione del materiale istruttorio sono state individuate dalla Corte territoriale nei motivi di appello, come in precedenza ricordati, mentre risulta poi evidente dalla successiva motivazione della sentenza quali di tali motivi siano stati accolti e quali respinti.

Gli ulteriori motivi di ricorso riguardano la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, censurata, per alcuni versi, per la violazione della regola generale sull’onere della prova in giudizio, e comunque per vizi di motivazione nella relativa operazione di ricostruzione della vicenda sul piano logico- giuridico.

In proposito, quanto alle censure di vizio di motivazione, va ricordato, in via di principio, che la motivazione della sentenza costituisce un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, il controllo sul quale in sede di legittimità non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c..

Tale controllo riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 7394/2010, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare, anche implicitamente, obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i punti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Ciò premesso in via di principio e ricordato sul piano della prova che questa, per quanto di necessità rigorosa, può consistere o comunque derivare anche dalla utilizzazione di presunzioni ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., e segg., la sentenza impugnata non merita le censure di carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione che le sono state mosse dalla società ricorrente.

Analizzando dettagliatamente le testimonianze acquisite, valutando secondo parametri non irragionevoli l’attendibilità di quelle ritenute più rilevanti tra le stesse e tenendo altresì implicitamente conto della ingiustificata assenza del legale rappresentante della società all’udienza fissata per l’espletamento dell’interrogatorio formale, i giudici dell’appello hanno anzitutto acquisito la certezza della durata del rapporto (minore di quella dedotta dalla lavoratrice) dal 24 febbraio 1992 al 3 marzo 2000 e della qualifica spettante alla lavoratrice (in relazione a mansioni di venditrice e, da un certo periodo in poi, anche di miniaturista), quantomeno quale parametro assunto ai sensi dell’art. 36 Cost., al fine di determinare la retribuzione adeguata e sufficiente.

Quanto all’orario di lavoro, mediando tra le deposizioni dei testi che hanno lavorato con la ricorrente e che sono stati precisi in ordine all’orario dalla medesima osservato ( G. e D.)”, la Corte territoriale ha accertato che “quest’ultima ha lavorato per non meno di 55 ore alla settimana (5 ore il lunedì e 10 ore al giorno da martedì a sabato), con esclusione di alcuni periodi di pari time indicati dalla stessa ricorrente, godendo delle ferie per non più di 7 giorni all’anno.

Questo accertamento, in particolare, relativo alla consistenza media della prestazione, è oggetto delle molteplici censure di cui ai motivi in esame, a partire dalla contestazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle varie testimonianze e all’adozione di un criterio di decisione fondato sulla mediazione tra differenti risultanze istruttorie.

Senonchè, quanto al primo profilo, le censure del ricorso per cassazione si risolvono in realtà in un diverso apprezzamento in ordine alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito, che non è consentito di sottoporre, come tale, al controllo di legittimità di questa Corte (cfr., per tutte, recentemente Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 e 6 marzo 2008 n. 6064).

Quanto poi al secondo rilievo, esso è solo apparentemente riferibile (in ragione dell’improprio uso del termine mediando da parte dei giudici di merito) al giudizio della Corte territoriale.

Questa ha infatti in realtà adottato il criterio del minimo comune denominatore esistente tra le risultanze testimoniali indicate, ulteriormente riducendone l’importo al minimo di ciò che era stato indicato dalla testimonianza di minor consistenza (la teste G. aveva infatti riferito di 10-11 ore al giorno mentre la sentenza si ferma a dieci ore), con ciò evidentemente intendendo tra l’altro coprire, in termini di media, anche i periodi non lavorati indicati nel quinto motivo di ricorso.

Analoghe considerazioni appaiono riferibili alla determinazione, in termini di media, del numero di giorni di ferie fruiti ogni anno dalla R., sicchè anche il sesto motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infine, è manifestamente infondato l’ultimo motivo, in ragione del fatto che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente la mera firma della lavoratrice in calce alle buste paga, ai fini della prova dell’effettivo percepimento delle somme ivi indicate. Tale sottoscrizione costituisce infatti in proposito un mero indizio, che, in mancanza di ulteriori elementi di supporto probatorio, è stato ritenuto dai giudici, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, di per sè inidoneo a provare il pagamento”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ribadendo, in particolare, a fronte delle censure riprese nella memoria difensiva e in udienza dalla difesa della società e alla luce della interpretazione della sentenza impugnata operata dal relatore e qui condivisa, che la ricostruzione della vicenda rappresentata in giudizio è stata operata sulla base della corretta valutazione delle prove testimoniali raccolte, integrate con gli elementi presuntivi provenienti anche da esse, quanto a periodi del rapporto meno evidenti.

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla R. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la R.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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