Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1277 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1277 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 12767-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCOGLIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO) MARIA CESARO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 10165/7/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2014;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 10165/7/2014, depositata il 21 novembre 2014, la
CTR della Campania accolse l’appello principale della Scoglio S.p.A.
(di seguito società), rigettando nel contempo l’appello incidentale
dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Napoli che
aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso avviso di
accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2006.
Esso era basato su processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza, che aveva contestato alla società l’utilizzo di fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti, che risultavano emesse da altri
soggetti.
La CTR – in riforma dell’impugnata sentenza, che aveva riconosciuto
parzialmente fondata la pretesa impositiva dell’Amministrazione,
riducendo l’entità dei costi non riconosciuti rispetto all’importo di cui
all’avviso di accertamento, ma dichiarando dovuta l’intera IVA
detratta, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti – accolse
l’appello principale della società, sul presupposto che essa avesse
fornito prova sufficiente di non essere in grado di conoscere il
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

comportamento evasivo delle ditte fornitrici, rigettando l’appello
incidentale dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La società resiste con controricorso, cui è seguito il deposito di

Preliminarmente va dato atto che il controricorso, sebbene
formalmente articolato per resistere all’impugnazione proposta
dall’Amministrazione avverso la sentenza n. 10165/7/2014, contiene
difese riferite ad altre pronunce intervenute tra le stesse parti nella
medesima udienza, relative ad accertamenti per precedenti annualità
d’imposta, che avevano accolto gli appelli della società contribuente
ritenendo decaduta l’Amministrazione dall’esercizio del potere
impositivo, tema, quest’ultimo, estraneo al presente giudizio.
Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 39, comma
1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e degli
artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n.633/1972, ai fini IVA, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’erroneità in
diritto dell’impug-nata pronuncia, che aveva sostanzialmente ritenuto
che la società avesse dimostrato la propria buona fede riguardo alla
non conoscenza o all’impossibilità di conoscere che le operazioni
relative alle fatture contestate emesse da diversi soggetti s’inserissero in
un’evasione commessa dal preteso fornitore o da altro soggetto a
monte, in ragione della regolarità delle scritture contabili tenute dalla
società, con annotazione degli acquisti contestati e dei relativi
pagamenti.
Il motivo è manifestamente fondato, avendo la decisione impugnata
ritenuto provata la buona fede della contribuente unicamente alla
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memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti.

stregua della regolarità delle scritture contabili.
In tal modo, la decisione impugnata, omettendo del tutto di
considerare il quadro indiziario offerto dall’Amministrazione relativo
alle società cedenti, quali l’inesistenza di autonome strutture operative
e di personale e della capacità di fornire autonomamente i beni

sospettare dell’irregolarità delle operazioni, facendo discendere
l’assenza di consapevolezza nel cessionario della partecipazione ad
un’operazione fraudolenta in sostanza unicamente dalla regolarità delle
scritture contabili e del pagamento del corrispettivo delle cessioni, si
pone in contrasto con i principi espressi in materia da questa Corte.
Premesso che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione ,

in

tema di IVA è costante nell’affermare che il diritto alla relativa
detrazione è principio fondamentale del sistema comune europeo, che
in linea di principio non è suscettibile di limitazioni , ne consegue che,
con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti
l’Amministrazione finanziaria debba provare, anche in via indiziaria,
che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando poi al
contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non
essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle
operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine
al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso di capacità cognitiva
adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di
superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli
altri soggetti coinvolti, senza che a tal fine sia sufficiente dedurre che la
merce sia stata consegnata e rivenduta e che la fattura, IVA compresa,
sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanze non
concludenti (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23074;
Cass. sez. 5, 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. sez. 5, 24 settembre 2014,
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acquistati, che avrebbero dovuto indurre un normale operatore a

n. 20059; Cass. sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17818).
La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detti principi, va
dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania
in diversa composizione, che, nell’attenersi al succitato principio di
diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

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