Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12769 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 26/06/2020), n.12769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9599/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IPPICO PINETA SALVIATI

di Vecchiano in persona del legale rappresentante A.A.;

A.A., L.A., L.F.,

R.A., C.M.C., tutti rappresentati e difesi dall’avv.

Aldo Santilli del Foro di Pisa e dall’avv. Paola Chirulli del Foro

di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima

in Roma, via Emilia, 88 (Studio Vinti ed Associati);

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 87/9/12, pronunciata il 17.9.2012 e depositata

l’1.10.2012;

Letto il parere espresso dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giovanni Giacalone il quale ha chiesto l’accoglimento del primo

motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate di Pisa, negando la natura di associazione sportiva senza fine di lucro alla Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Ippico Pineta Salviati, che riteneva invece società di fatto commerciale fra i componenti del consiglio direttivo, emetteva avviso di accertamento nei confronti dell’associazione-società e dei presunti soci A.A., L.A., L.F., R.A., C.M.C., per il recupero di imposte Irpef, Iva e Irap e sanzioni per gli anni 2003-2004-2005-2006.

2. L’Associazione anzidetta impugnava gli avvisi di accertamento notificati alla società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, contestando, oltre agli avvisi, la natura di società di fatto attribuita all’associazione. Con ulteriori singoli ricorsi C.M.C., A.A., L.F., L.A. e R.A. impugnavano innanzi alle varie C.T.P. delle rispettive province di residenza (Pisa, Lucca e Firenze) i rispettivi avvisi di accertamento personale relativi ai conseguenti redditi di partecipazione.

3. La C.T.P. di Pisa, riuniti i ricorsi pendenti (ad eccezione di quello di A.A. pendente dinanzi alla C.T.P. di Lucca e di quello di L.F. pendente dinanzi alla C.T.P. di Firenze), emetteva la sentenza n. 78/1/2011, con la quale si pronunciava sui ricorsi avverso l’avviso di accertamento della società, accogliendoli limitatamente agli anni 2005 e 2006, e nulla decidendo in merito ai ricorsi degli interessati sui redditi di partecipazione.

4. Avverso tale sentenza proponevano appello i presunti soci della società (per il reddito della società), nonchè appello incidentale l’Agenzia delle Entrate di Pisa per gli anni 2005 e 2006, e l’Agenzia delle Entrate di Firenze nei confronti dei soci L.A. e R.A., insistendo tutti nei motivi già dedotti in primo grado; inoltre, le Agenzie delle Entrate eccepivano la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della ritenuta società di fatto.

5. Con sentenza n. 87/9/12, pronunciata il 17.9.2012 e depositata l’1.10.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana in accoglimento degli appelli dei contribuenti, ritenendo che l’ufficio non avesse provato l’esistenza di una società di fatto e che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso nei confronti dell’associazione e del presidente, unico responsabile, annullava gli accertamenti anche per gli anni 2003 e 2004, dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento che era stato emesso nei confronti di un soggetto inesistente (società di fatto); decisione cui conseguiva l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei singoli presunti soci.

6. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta ed il riconoscimento della legittimità degli avvisi impugnati.

7. I contribuenti si sono costituiti in giudizio e resistono con controricorso.

8. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’8.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c. per non aver il giudice rimesso gli atti al primo giudice a seguito della mancata riunione delle controversie relative ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di A.A. ancora pendente presso la C.T.P. di Lucca, di L.F. pendente presso la C.T.P. di Firenze e di L.A. e R.A., limitatamente all’anno 2006, pendenti davanti alla C.T.P. di Lucca”.

1.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 331 c.p.c. per non aver il Giudice ordinato l’integrazione del contraddittorio alle persone fisiche che avevano partecipalo al primo grado di giudizio in qualità di ricorrenti per gli avvisi di accertamento emessi a loro personalmente per i maggiori redditi da partecipazione contestati”.

1.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. per aver basato la pronuncia su fatti, quali la composizione della compagine sociale, mai specificamente contestati dalla parte”.

1.4. Con il terzo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo del giudizio”.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado, tra la sola Associazione, quale parte contribuente, e l’Agenzia delle Entrate; giudizio cui hanno poi preso parte solo alcuni di coloro che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall’Ufficio con l’atto impositivo impugnato, avrebbero rivestito la qualità di soci della società di fatto in cui si identificherebbe l’Associazione medesima.

2.1. Orbene, è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., altresì, da ultimo, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1472).

2.2. Il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14387, nonchè, da ultimo, n. 27 settembre 2018, n. 23261).

2.3. Risulta che, nel caso di specie, malgrado gli avvisi di accertamento siano stati impugnati da parte di tutti i soci dinanzi a tre diverse Commissioni provinciali (di Pisa, di Lucca e di Firenze) dei relativi giudizi solo quelli proposti dinanzi alla C.T.P. di Pisa sono stati riuniti, essendo rimasti dinanzi alle Commissioni di Lucca e Firenze gli altri.

2.4. Ciò posto, trattandosi di procedimenti connessi per i quali si rende necessario un unico simultaneus processus, va individuato un unico giudice competente a conoscere dell’intera vicenda, al fine di evitare contrasti di giudicati.

2.5. A tal fine va osservato che il codice di procedura civile dedica al problema degli effetti della connessione sulla competenza e alla riunione dei procedimenti connessi, pendenti dinanzi a giudici diversi, l’art. 3136 (sezione 4, del titolo 1, libro 1, intitolata appunto “delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione”), artt. 39, 40 e 103, 104. La particolare ed articolata disciplina tende a contemperare le regole di distribuzione della competenza per materia, valore e territorio con il principio del simultaneus processus, stabilendo apposite norme per la determinazione del giudice competente per le cause connesse, ovvero le altre regole per evitare contrasti di giudicati (art. 34: sospensione e artt. 39 e 40: riunione). Tali disposizioni non sono trasferibili, sic et simpliciter, nell’ambito del processo tributario, nel quale non è prevista una ripartizione della competenza anche per valore e/o materia. La competenza delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, è infatti ripartita sulla base del solo criterio territoriale e si radica in ragione della sede dell’ufficio o dell’ente, contro il quale viene proposto il ricorso, che si trovi nella circoscrizione del giudice adito. Pertanto, soltanto i ricorsi che siano proposti nei confronti di uffici diversi (quindi, dinanzi a commissioni diverse) pongono problemi di competenza, ai fini della eventuale riunione. Le regole stabilite dal codice di rito (che, a differenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede tre diversi criteri di distribuzione della competenza: territorio, valore, materia), secondo le quali la riunione dei processi pendenti dinanzi a giudici diversi deve avvenire dinanzi al giudice preventivamente adito, ovvero dinanzi a quello competente per la causa principale o continente (artt. 39 e 40 c.p.c.). Mancando, nel processo tributario, la distribuzione della competenza in base ai criteri della materia e del valore, le regole che presuppongono tale ripartizione non sono applicabili, salvo che dalle stesse non si vogliano trarre criteri per una loro applicazione analogica o estensiva. Anche la regola secondo la quale, a parità di competenza per materia e per valore, la riunione deve avvenire dinanzi al giudice preventivamente adito trova un ostacolo nel principio della inderogabilità della competenza (territoriale) del giudice tributario, sancito espressamente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1. Diverso è il caso della causa unica, erroneamente incardinala dinanzi a giudici diversi per singoli segmenti, che deve essere trattata necessariamente dinanzi ad un solo giudice. In questo caso non si tratta di riunire cause connesse, ma di ricomporre l’unicità della causa: la frammentazione processuale è l’effetto della patologica scomposizione della causa che deve essere ricomposta in un unico alveo processuale. E’ il caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziati percorsi processuali separati (Cass. 1052/2007).

2.6. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008, quando c’è litisconsorzio necessario, la causa è unica e va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il quale (in mancanza di una distribuzione della competenza per materia e per valore) non può che essere quello preventivamente adito, dovendo disporre l’integrazione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice vanno eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo siano stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria con diversa competenza territoriale”.

3. Conseguentemente, va accolto il primo motivo del ricorso, restando assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, quale giudice preventivamente adito, in diversa composizione, per nuovo esame dell’impugnazione originaria, previa integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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