Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12769 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10608-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO,

21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 23 novembre 2015, che aveva dichiarato “inammissibile l’appello”, proposto dalla stessa società di riscossione, “avverso la pronuncia di accoglimento (contenuta nella sentenza appellata) dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. dinanzi al Tribunale di Taranto, sede distaccata di Manduria, con ricorso depositato il 20 luglio 2011 e la conseguente dichiarazione di inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in danno di R.A. da Equitalia Sud s.p.a. il 10.02.2009”;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato R.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con l’unico mezzo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., assumendosi che la Corte territoriale, oltre a non poter operare d’ufficio la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi e ritenere così inappellabile la sentenza di primo grado in parte qua, avrebbe comunque errato a qualificare l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., giacchè essa era da ritenersi opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. in ragione del fatto che, altrimenti, la prima sarebbe stata tardiva, perchè la notifica dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 era avvenuta il 20 febbraio 2009 ed il ricorso in opposizione il 20 luglio 2011;

che il motivo, diversamente da quanto opinato nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., è manifestamente fondato, alla luce del principio (enunciato, tra le altre, da Cass. n. 24234/2015; Cass. n. 25745/2015) per cui l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si pone come procedura alternativa all’esecuzione forzata, sicchè la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 cod. proc. civ., così da dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà delibare l’appello di Equitalia Sud S.p.A. avverso la statuizione di primo grado che ha portato alla declaratoria di inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in danno di R.A.;

che il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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