Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12769 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato SERRA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

M.G. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 88 del 7 luglio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Bologna, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima – in quanto preceduta dalla regolare notificazione di avviso di liquidazione a seguito di giudicato di debenza – la cartella di pagamento notificatagli il 10 settembre 2007 per imposta di registro su atto di compravendita 8 giugno 1988.

Il ricorrente ripropone altresì in questa sede l’eccezione di decadenza o prescrizione della pretesa impositiva, per le stesse ragioni già dedotte nel ricorso n. 13430/12 rg, chiamato anch’esso all’odierna udienza. Propone inoltre, in questa sede, contestuale impugnativa avverso diniego di definizione di lite pendente, così come opposto dall’agenzia delle entrate con comunicazione 26 settembre 2012 prot. n. 2012/117640.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Mauri lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ciò perchè la commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento qui opposta, nonostante che essa non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione di atto prodromico.

Diversamente da quanto sostenuto dalla commissione regionale, infatti, quest’ultimo non poteva essere identificato nell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) del 6 novembre 2006 (richiamato nella cartella), in quanto mai notificatogli. Nè l’amministrazione finanziaria aveva fornito la prova posta a suo carico – che quest’ultimo avviso di liquidazione fosse un mero duplicato (diverso soltanto nel n. di protocollo) di precedente avviso n. (OMISSIS); e nemmeno che quest’ultimo fosse stato comunque regolarmente recapitato, in quanto contenuto nel plico AR n. (OMISSIS) notificato l’11 novembre 2006.

Fermo tutto ciò, il M. ha richiamato, nella presente sede, quanto già opposto nei precedenti gradi di giudizio in ordine alla perenzione della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento qui dedotta; stante l’avvenuta estinzione del credito per imposta di registro per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 nonchè, in ogni caso, per intervenuta decadenza ex art. 76 D.P.R. cit.. Argomenti, questi ultimi, dedotti in altro ricorso per cassazione connesso, pendente al n. 13430/12 rg., cit..

2. Va posto in evidenza che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio attiene ad una pretesa tributaria (imposta complementare di registro ed accessori in relazione alla compravendita 8 giugno 1988 intercorsa tra il venditore M. e l’acquirente Athena s.r.l.) che è stata dichiarata estinta per prescrizione da questa corte di legittimità, nell’ambito del ricorso n. 13430/12 rg. testè menzionato, con sentenza in data odierna (qui interamente richiamata).

E’ dunque evidente come l’accertata insussistenza del credito dell’amministrazione finanziaria abbia effetto assorbente di ogni altra questione concernente la regolare notificazione – in esito al giudicato formatosi sulla sentenza CTP Bologna n. 164/09/05, relativa alla posizione dell’acquirente e co-obbligata in solido Athena s.r.l. – di atto prodromico alla cartella medesima.

Parimente assorbita deve ritenersi l’impugnativa – proposta dal M. contestualmente al ricorso per cassazione – del diniego di definizione di lite pendente opposto dalla Direzione Provinciale di Bologna al n. 117640/2012 prot..

Ne segue, assorbita l’impugnativa del diniego di condono, l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.; mediante accoglimento del ricorso introduttivo del M.. Le spese vengono compensate.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, assorbita l’impugnativa del diniego di definizione di lite pendente;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del M.;

– compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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