Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12769 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12769 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 6653-2010 proposto da:
COMUNE DI SCIACCA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINA FALCO,
proc. in sost. Avvocato SERRA, Avvocato PELLEGRINA
2015
1343

FALCO del 13/03/2015 rep. n. 32269 notaio in RIBERA,
Dr. BORSELLINO MATTEO giusta delega in calce;
– ricorrente

contro
AEROVIAGGI SPA;
– intimato –

Data pubblicazione: 19/06/2015

Nonché da:
AEROVIAGGI SPA in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 53,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO STRANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MILANA

– controricorrente incidentale contro

COMUNE DI SCIACCA;

intimato

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
uditi per il controricorrente gli Avvocati SALVINI con
delega e MILANA che hanno chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento
del ricorso incidentale.

giusta delega a margine;

Svolgimento del processo

La Serit concessionaria per la riscossione del

spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu
dovuta per l’anno 2004 chiedendo il pagamento della
somma complessiva di C 92.745,72.
La Aeroviaggi spa impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento la quale respingeva il
ricorso con sentenza riformata su appello della
contribuente dalla Commissione Tributaria regionale
della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti illegittima
la diversificazione delle tariffe tra esercizi
alberghieri e locali adibiti ad uso di civile
abitazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Sciacca con due motivi, e
la Aeroviaggi spa ha resistito con controricorso e
ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti
hanno depositato memorie.
1

Comune di Sciacca aveva notificato ad Aeroviaggi

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune di
Sciacca lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.7

comma

4

legge

135

del

2001

nazionale del turismo) e decreto legislativo
507/1993 in riferimento all’art. 360 comma l n.3
cpc perché il giudice di appello ha riformato la
sentenza per non avere il Comune di Sciacca
adeguatamente motivato sulla mancata
applicazione nel proprio atto deliberativo dei
benefici della legislazione a favore delle
imprese turistiche, di cui all’art.7 comma 4
legge 135 del 2001 mentre, al contrario, non
incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo
di modifica delle proprie tariffe TARSU in
favore degli alberghi, in virtù della predetta
legislazione.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune di
Sciacca lamenta contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia in
riferimento all’art. 360 comma l n.5 cpc perché
il giudice di appello, ritenendo che l’atto
deliberativo adottato dal Comune avrebbe dovuto
2

(concernente la riforma della legislazione

contenere

la

motivazione

relativa

alla

differenziazione delle tariffe tra attività
industriali e turistiche, ha annullato
totalmente la cartella impugnata invece di

industrie.
Con unico motivo di ricorso incidentale la
Aeroviaggi spa lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.68 comma 2 lett.C) D.Lgs.
507 del 1993 in riferimento all’art. 360 comma l
n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto
legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene il Collegio di esaminare anzitutto il
ricorso incidentale in quanto affronta questione
preliminare a quella del ricorso principale.
Infatti i giudici di appello hanno affermato e
ritenuto con motivazione idonea e condivisibile
legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A
tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
3

applicare la tariffa ridotta prevista per le

art.

49,

comma 8

sancisce

che

la

tariffa è determinata dagli enti locali e
pertanto appare legittimo per un Comune
introdurre una tariffa differenziata per fasce
di utenza – quella domestica e quella non

tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e
quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta
essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5,
Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quella
delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una
tariffa notevolmente superiore a quella
applicabile a queste ultime: la maggiore
capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce
infatti un dato di comune esperienza, emergente
da un esame comparato dei regolamenti comunali
in materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della
tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
4

domestica e quindi la diversificazione

senza

che

assuma

alcun rilievo il

carattere stagionale dell’attività, il quale può
eventualmente dar luogo all’applicazione di
speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti

secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra
gli elementi di riscontro della legittimità
della delibera, non vanno d’altronde riferiti
alla differenza tra le tariffe applicate a
ciascuna categoria classificata, ma alla
relazione tra le tariffe ed i costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione
economica.”
Passando all’esame del ricorso principale, il
Comune ricorrente lamenta che la mancata
applicazione da parte del Comune di Sciacca dei
benefici della legislazione a favore delle
imprese turistiche di cui all’art.7 comma 4
legge 135 del 2001 (legge quadro per il turismo)
ha dato luogo all’annullamento della cartella
esattoriale da parte dei giudici di secondo
grado .
La suddetta disposizione prevede:

\ ‘‘

Fermi

restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
5

tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma

imprese,

alle

imprese turistiche

sono estesi le agevolazioni, i contributi, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l’industria, cosi’ come definita

marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in
conformita’ ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
Occorre osservare che alla stregua di quanto
sopra il contribuente non può vantare alcun
diritto relativamente alle tariffe Tarsu in
quanto non incombeva sul Comune di Sciacca
nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe
TARSU in favore degli alberghi, in virtù della
predetta legislazione trattandosi di incentivo o
agevolazione la cui concessione rientra nei
poteri discrezionali dell’ente locale e, in ogni

dall’articolo 17 del decreto legislativo 31

caso, la CTR non avrebbe dovuto annullare
l’intera cartella esattoriale ma casomai ridurre
l’importo dovuto dalla Aeroviaggi spa applicando
la tariffa prevista per le imprese turistiche.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
principale e respinto quello incidentale.

6

n

La

sentenza

deve

essere

cassata

senza rinvio e la causa può essere decisa nel
merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori
accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo.

parti le spese dei gradi del giudizio di merito
e di legittimità, stante l’evolversi della
vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso
incidentale, decidendo nel merito rigetta il
ricorso introduttivo e compensa tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile 1’8/4/2015

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le

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