Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12768 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 26/06/2020), n.12768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21616/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Silver Car s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Fantozzi, Edoardo

Belli Contarini, e Altieri Giancarlo Niccolai, presso il cui studio

è elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 43/8/2011, depositata il 23 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.1 – Silver Car s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore C.U., impugna l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Arezzo relativo all’anno di imposta 2003 con cui vengono accertate maggiori imposte (Ires, Irap, Iva e sanzioni) in relazione alle operazioni di acquisto di diverse autovetture da varie ditte, facenti capo alla Gimo Auto di G.A. ed alla Nordest Trading s.r.l., fittiziamente interposte al solo fine di conseguire risparmi fiscali.

1.2 – La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo (sentenza n. 58 del 12 giugno 2008) accoglie il ricorso ritenendo che l’Amministrazione Finanziaria non avesse fornito la dimostrazione della partecipazione della Silver Car all’accordo fraudolento con i diversi fornitori.

1.3 – La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta l’appello dell’Agenzia delle entrate, perchè, pur ritenendo sussistere forti sospetti sulla legittimità del comportamento della contribuente, ritiene non raggiunta la certezza del suo concorso nell’evasione fiscale, in quanto il complesso dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate “non assurge a dimostrazione di un comportamento fraudolento da parte di Silver”.

1.4 – Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata solo nella parte in cui ha pronunziato sulla detraibilità del’Iva, con ogni conseguente pronunzia (è passata in giudicato, pertanto, la decisione relativa alle imposte d i rette).

1.5 – Silver Car s.r.l. resiste con controricorso e chiede respingersi il ricorso avverso, con ogni conseguente statuizione. Successivamente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. con cui conferma le precedenti richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.1 – Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54, artt. 2697 e 2729 c.c., sentenze CGUE 12.1.2006 e 6.7.2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto necessaria la prova certa della partecipazione del contribuente ad un accordo fraudolento con i soggetti fittiziamente interposti, mentre invece sarebbe sufficiente, ai fini che qui rilevano, la prova che fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando la normale diligenza, del carattere meramente fittizio della interposizione soggettiva.

2.2 – Il secondo motivo di ricorso denunzia insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè erroneamente la sentenza, dopo aver evidenziato l’esistenza di forti sospetti sulla legittimità del comportamento della contribuente, ha omesso di valutare tutti gli indizi emergenti in atti da cui valutare se essa fosse in condizione di rilevare la natura meramente fittizia della interposizione dei soggetti economici apparentemente cedenti.

2.3 – Il terzo motivo di ricorso costituisce specificazione del secondo, in quanto contesta la genericità della motivazione della sentenza impugnata che omette di evidenziare le ragioni specifiche per cui, a suo giudizio, la molteplicità degli indizi evidenziati dagli accertatori e correttamente prospettati dall’Agenzia delle entrate in corso di causa non possano assurgere a prova presuntiva.

3. – Occorre premettere che le c.d. “frodi carosello” sono caratterizzate da un rapporto trilatero, in cui un soggetto economico fittiziamente interposto importa merce (in genere veicoli usati) da un venditore residente in un Paese comunitario in esenzione dall’Iva, e la rivende ad un terzo, apparentemente con aggravio dell’Iva, che però non versa, mentre il terzo la contabilizza in detrazione, in violazione del principio della neutralità dell’imposta.

4. – Questa Corte si è occupata ripetutamente degli aspetti tributari del fenomeno e dei criteri di ripartizione dell’onere della prova fra l’Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, formulando, anche alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia, i principi di diritto che seguono, cui occorre dare continuità: 1) “in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”; 2) “la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” 3) “incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. V 20 aprile 2018 n. 9851; vedi anche Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C277/14, par. 50, Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 eC-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015).

5. – La sentenza impugnata in questa sede non è rispettosa di tali principi, perchè ha ritenuto non sufficientemente dimostrata una condotta di partecipazione della contribuente alla frode carosello, mentre invece avrebbe dovuto limitarsi a verificare se quest’ultima, anche in relazione alla sua esperienza commerciale, nonchè alle concrete modalità di scelta del contraente e realizzazione delle operazioni di acquisto, che la sentenza definisce sospette, “sapeva o avrebbe dovuto sapere con l’uso dell’ordinaria diligenza” che le operazioni si inserivano in un meccanismo di evasione dell’imposta.

6. – Sono fondati, pertanto i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate, che lamentano, sotto diversi profili, la violazione dei principi di diritto sopra indicati, e resistono, per gli stessi motivi di cui sopra, alle censure di inammissibilità formulate dalla controricorrente. Ne consegue la necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, alla luce dei principi indicati, che dovrà essere effettuata dal giudice del merito, cui si rinvia la causa, anche per le spese, previa cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese alla Commissione tributaria della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA