Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12768 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10426-2016 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO SOMMARIO;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 576/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, O.M. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina, pubblicata il 13 ottobre 2015, che aveva rigettato il gravame dello stesso O. avverso la sentenza del Tribunale di Patti del settembre 2009, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da I.A. e revocato il provvedimento monitorio emesso il 14 marzo 1996 in favore dell’ O. per Lire 50.175.972;

che la Corte territoriale riteneva: 1) inammissibile il primo motivo di appello per genericità, in contrasto con l’art. 342 cod. proc. civ.; 2) infondati i motivi dal secondo al quarto, osservando: che il credito dell’ O. era portato da cambiali non valide, nè utilizzabili, essendo “tratte non accettate”; che nel procedimento monitorio era stato fatto valere il rapporto cambiario, al quale l’ O. era rimasto estraneo e in assenza di accettazione dell’emittente I., contenuta nella cambiale, il riconoscimento di debito con atto esterno (fax del 12 gennaio 1994), aveva valore solo tra emittente e prenditore; che il riconoscimento di debito non comportava il trasferimento del credito cartolare, presupponendo l’accettazione della cessione, nè costituiva di per sè prova di una cessione al giratario del credito del traente attinente al rapporto sostanziale con il trattario e non essendovi prova del rapporto dell’ O. con lo I., là dove il riferimento al rapporto sostanziale (domanda di indebito arricchimento) era tardivo, perchè effettuato solo con la comparsa conclusionale; 3) infondati il quinto e sesto motivo per le ragioni anzidette, essendo le censure “mere reiterazioni”; 4) infondati i motivi sulle condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del principio di soccombenza;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede I.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato preliminarmente che il ricorrente, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nella vigente formulazione (di cui alla novella ex lege n. 197 del 2016), per contrasto con l’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., commmi 2 e 6 “nella parte in cui non prevede che la relazione deve contenere una concisa esposizione delle ragioni che possano giustificare la richiesta di inammissibilità del ricorso”;

che, come già ritenuto da questa Corte in più di un’occasione (tra le altre, Cass. n. 395/2017; Cass. n. 4541/2017; Cass. n. 5371/2017; rinviandosi integralmente alle più ampie motivazioni di dette pronunce), la questione è manifestamente infondata, giacchè l’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 197 del 2016, non prevede che la “proposta” (e non già la “relazione”) del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto, nè potendosi in ciò ravvisare una violazione delle garanzie della difesa (nella sua declinazione del principio del contraddittorio), di cui all’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, (là dove, poi, risulta del tutto inconferente l’evocato parametro dell’art. 111 Cost., comma 6 non venendo in rilievo nella specie un “provvedimento giurisdizionale”);

che, tanto premesso, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1264 cod. civ. “(termine e condizione per l’azione)”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito portato dalle cambiali tratte non potesse essere ceduto, là dove nella specie era stato ceduto non già il titolo, ma il “credito portato dalle cambiali”;

che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. “(disponibilità delle prove – mancanza di motivazione)”, per non aver la Corte di appello valutato le prove offerte dalle parti e assunto una motivazione carente, insufficiente e, soprattutto, illogica nell’esame dei motivi di gravame;

che, con il terzo mezzo, è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. “(mancanza di motivazione su un fatto decisivo)”, per essersi la Corte territoriale limitata ad affermare che il quinto e sesto motivo di appello costituivano solo “mere reiterazioni”, senza esaminarli;

che i motivi – da potersi scrutinare congiuntamente (e le cui ragioni sono ribadite con la memoria dello stesso ricorrente, la quale, in ogni caso, avendo solo funzione illustrativa, non può integrare carenze o emendare vizi dell’atto di impugnazione) – sono inammissibili;

che con essi, oltre a non esser effettivamente veicolata alcuna censura di error in indicando o in procedendo (mancando, rispettivamente, ogni riferimento a principi giuridici specifici che contrasterebbero con quelli applicati dal giudice di appello, nonchè ogni riferimento a specifica attività processuale del medesimo giudice posta in essere in contrasto con norme del codice di rito), vengono avanzate critiche all’impianto motivazionale della sentenza impugnata in ragione dell’accertamento dei fatti e della valutazione delle prove effettuati dalla Corte territoriale, ossia doglianze neppure rispondenti al paradigma censorio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., vigente n. 5. Ciò, peraltro, in difetto del principio di specificità dei motivi di ricorso e di localizzazione degli atti e documenti su cui lo stesso ricorso assume fondarsi (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA