Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12768 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12768 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 26770 2012 proposto da:

COMUNE DI STRESA in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAFUNDI TEODOSIO giusta
2014

delega a margine;
– ricorrente –

1450

contro
RANCHET CARLA;
– intimata
avverso la sentenza n. 17/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 06/06/2014

di TORINO, depositata il 11211017100001x

4/6/42)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

delega Avvocato CONTALDI MARIO che si riporta;

26770-12

Svolgimento del processo
Carla Ranchet propose opposizione contro distinti avvisi
di accertamento dell’Ici dovuta per gli anni 2001 e 2002,
notificati dal comune di Stresa in relazione a un terreno
di superficie di mq. 19.196 compreso in area destinata a

“nuovi insediamenti alberghieri”.
L’opposizione fu accolta dall’adita commissione tributaria
provinciale relativamente all’anno 2001.
La statuizione, per quanto ancora unicamente rileva, venne
riformata in

parte qua

dalla commissione tributaria

regionale del Piemonte, la quale, con sentenza n. 13-31-07
depositata il 30 aprile 2007, dichiarò inammissibile
l’appello del comune quanto all’annualità 2001 e accolse
parzialmente l’opposizione della contribuente anche in
relazione al 2002, determinando il valore venale dell’area
in euro 26,86 al mq. e decidendo di commisurarlo a quello
minimo previsto dalle deliberazioni

comunali per

particolari aree fabbricabili di tipo residenziale, ovvero
per quelle di nuova edificazione a densità ridotta.
La decisione fu cassata con sentenza n. 24573-10 di questa
corte.
In sede di rinvio, la commissione tributaria regionale del
Piemonte,

con sentenza 4 aprile 2012,

nuovamente

accogliendo, in gradata tesi, l’appello della
contribuente, ha rideterminato il valore complessivo
dell’area in euro 15 al mq. Ha rilevato difatti che, per
quanto edificatoria, l’area era tuttavia destinata a verde

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ed era asservita all’edifico principale (edificativo), Pur
non avendo costituto, né potendo costituire, pertinenza
dell’edificato. Sicché il suo valore era da calcolare in
coerenza con quello di euro 15 al mq. attribuito ad aree
di uguale destinazione turistico-alberghiera dall’agenzia
del territorio.

Ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il comune di
Stresa, articolando tre censure, illustrate anche da
memoria.
L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 della 1. n. 2248-1865, all. E,
nonché dell’art. 7, 5 0 co., del d.lgs. n. 546-92, e
illogica motivazione, il comune lamenta che il giudice
d’appello si sia limitato a genericamente rilevare
l’inattendibilità, incomprensibilità e lacunosità delle
delibere di giunta in forza delle quali era stato
determinato il valore dell’immobile ai fini dell’Ici.
Col secondo motivo,

deducendo omessa,

illogica e

contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
rideterminazione del valore a metro quadro della
superficie tassata, il comune lamenta essere stato
apoditticamente assunto come parametro di riferimento un
valore inattuale, quale quello attribuito dall’agenzia del
territorio di Verbania ad aree di uguale destinazione
turistico-alberghiera, ma aventi diverse caratteristiche

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di terreno a verde, oltre tutto già interamente sfruttate
da un punto di vista edilizio.
Col terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 2 e 5
del d.lgs. n. 504-92 e dell’art. 36, 2° co., del d.l. n.
223-06, conv. in 1. n. 248-06, il comune censura la
sentenza per non aver rideterminato il valore dell’area

tenendo in considerazioni i parametri rappresentati dagli
indici di fabbricabilità e dalla potenzialità
edificatoria.
Il ricorso,

i cui motivi possono essere

unitariamente esaminati in quanto tra loro connessi, è
infondato.
III. – Emerge dal ricorso, ed è confermato dalla lettura
della sentenza di cassazione n. 24573-10 e dalla sentenza
resa in sede di rinvio, che l’accertamento di valore
dell’area de qua era stato dal comune di Stresa calcolato
in euro 54,52 al mq., sulla base dei criteri di
determinazione stabiliti in via generale con delibere di
giunta, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 59,
lett. g), del d.lgs. n. 449-97.
La sentenza d’appello, poi cassata, aveva rideterminato il
valore dell’area in euro 26,86 al mq., come se l’area
fosse in concreto equiparabile a quelle di tipo
residenziale.
La sentenza è stata cassata in quanto il dato ritenuto
valido ai fini specifici era stato fissato in modo
arbitrario e privo di collegamento logico con le premesse
di fatto della sentenza medesima, giacché era pacifico che

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l’area aveva avuto destinazione turistico-alberghiera, e
non era stato spiegato perché dovesse quindi ritenersi
congrua una stima predisposta per terreni con
caratteristiche diverse, in violazione della destinazione
d’uso rilevante “ai sensi dell’art. 5, 5 0 co., del d.lgs.
n. 546/92” (rectius, 504-92).

L’odierna decisione della commissione tributaria regionale
del Piemonte, assunta in sede di rinvio, ha rilevato che
l’area era appunto a vocazione turistico-alberghiera,
sicché il valore doveva essere ragguagliato a tale
caratteristica. Ma ha affermato che l’elemento presuntivo
discendente dalle delibere di giunta del comune di Stresa,
supponenti modalità di calcolo “incomprensibili o
lacunose”, era apparso in contrasto coi valori stabiliti
dell’agenzia del territorio. Tali erano

i

valori

determinati dall’allegato alla delibera del comune di
Stresa 4/3/1999 (relazione tecnica del’agenzia del
territorio) per aree analoghe e limitrofe, o meglio per
un’ area di maggior valore perché sul lungolago”.
Essendo l’area di cui è causa non edificata, e quindi a
verde, e asservita all’edificio principale, seppur senza
costituirne pertinenza, la commissione ha ritenuto che il
valore della stessa dovesse essere calcolato in euro 15 al
mq. in base “al valore attribuito per aree di uguale
destinazione turistico alberghiera, dall’agenzia del
territorio”.
IV. – Contrariamente a quanto sostenuto dal comune
ricorrente nel terzo motivo,

la decisione della

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commissione tributaria regionale non risulta adottata in
violazione del criterio di cui all’art. 5, 5 0 co., del
d.lgs. n. 504-92.
E’ vero che tale norma, ai fini della determinazione del
valore imponibile, considera che la misura del valore
venale in comune commercio dell’immobile venga

tassativamente ricavata dai parametri vincolanti ivi
previsti per le aree fabbricabili, vale a dire in riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli
oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato della vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Ma è da osservare che non può affermarsi la commissione si
sia posta fuori dal limite dettato dalla norma citata
nella parte in cui ha affermato che il valore attribuito
dal comune in base alle determinazioni generali di giunta
(e quindi in base all’art. 59 del d.lgs. n. 446-97) era
contrastato da quello, ritenuto maggiormente attendibile,
di cui alla citata relazione dell’agenzia del territorio,
dal momento che il contenuto della relazione non è infine
trascritto nel ricorso per cassazione.
Costituisce principio pacifico che, in tema di Ici, la
delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi
della 1. n. 446 del 1997, a indicare i valori di
riferimento delle aree edificabili, come individuati
dall’ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni

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acquisite presso operatori economici della zona, è
legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto
al consiglio comunale dall’art. 59, lett. g, della 1. n.
446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del
2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,

al fine della delimitazione del potere di accertamento del
comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato. Ma la
determinazione periodica non ha natura imperativa,
integrando solo una fonte di presunzioni dedotte da dati
di comune esperienza, idonei a costituire supporti
razionali offerti dall’amministrazione al giudice, e
utilizzabili quali indici di valutazione (v. per tutte
Cass. n. 15555-10; n. 16702-07). Donde ben può essere
superata da elementi di fatto contrari, la cui
individuazione e concreta valutazione spetta al giudice di
merito, rimanendo insindacabile in cassazione se non sul
versante della congruenza e completezza della motivazione.
V. – Va allora rilevato che, deducendo il vizio di
motivazione a petto della ritenuta rilevanza, da parte del
giudice di rinvio, della citata relazione tecnica
dell’agenzia del territorio, il ricorrente non va oltre
una censura generica e inconsistente, anche in prospettiva
di autosufficienza.
Si assume infatti che la commissione tributaria regionale,
per quanto mossa da un presupposto corretto circa
l’esigenza di determinare il valore all’attualità, sia

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giunta a valutazioni in contrasto con la premessa, siccome
fondate su valori non attuali e non attendibili, e abbia
equiparato senza plausibile giustificazione due aree
aventi diverse caratteristiche da un punto di vista
urbanistico ed edilizio: l’una già interamente edificata e

l’altra ancora da edificare

4 interamente sfruttabile a

fini edilizi.
Ma deve replicarsi che il profilo attiene al merito e che
l’effettività di quanto lamentato dal comune circa le
caratteristiche della comparazione, asseritamente
desumibili dallo stesso documento citato in sentenza, non
può essere dal collegio verificata, giacché il contenuto
completo della risultanza documentale – come detto – non è
riportato nel ricorso.
Cosicché in definitiva la censura complessivamente svolta
si rivela infondata quanto al
inammissibile,

perché priva di

terzo motivo e
autosufficienza

involgente questione di merito, quanto ai primi due.
VI. – Da tanto consegue il rigetto del ricorso.

e

DEPOSITATO IN CANCELIERIA

IL E 6 61(1 29.14 …..

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

I Funzien
Marcello

con potenzialità edificatoria già sfruttata integralmente,

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