Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12767 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3289 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante

per procura, D.G.A. rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Valentino Torricelli

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

P.F. (C.F.: (OMISSIS));

PREFETTURA DI LECCE (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 5967/2015,

pubblicata in data 16 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione (Equitalia ETR S.p.A., oggi Equitalia Sud S.p.A.), per crediti della Prefettura di Lecce.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Nardò.

Il Tribunale di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata ritenuta destinata ad essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello della parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dovendosi rilevare di ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte ricorrente. L’opposizione del P. non risulta espressamente qualificata nè dal giudice di primo grado nè dal giudice che si è pronunziato sull’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A..

Emerge dalla sentenza impugnata che essa era stata proposta sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per inesistenza della relata di notifica; 2) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per mancanza di motivazione e di allegazione dei verbali di infrazione al codice della strada; 3) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 per mancanza di esatte indicazioni su tempi e modi con cui presentare ricorso e sull’Autorità a cui indirizzarlo; 4) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, art. 480 c.p.c., comma 4 e art. 125 c.p.c., per omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento. Emerge altresì che è stato esaminato e accolto (sia in primo che in secondo grado) solo il primo dei motivi indicati.

Orbene, le censure in questione (e in particolar modo quella concretamente oggetto della decisione di merito) costituiscono certamente motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto attengono alla notificazione ed alla regolarità formale della cartella di pagamento, che nell’esecuzione esattoriale svolge la funzione dell’atto di precetto, contenendo l’intimazione di pagamento degli importi iscritti a ruolo (il quale costituisce il titolo esecutivo, e la cui autonoma notifica non è prevista, essendo il relativo estratto integralmente contenuto nella stessa cartella di pagamento, a differenza di quanto avviene nelle esecuzioni ordinarie, e in analogia invece a quanto previsto per il precetto cambiario). La sentenza del giudice di pace, avendo deciso una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., senza una espressa diversa qualificazione da parte del giudice idonea a consentire l’applicazione del cd. principio dell’apparenza, avrebbe dunque dovuto essere impugnata con il ricorso straordinario per cassazione e non con l’appello.

Non può avere alcun rilievo, ai fini della qualificazione dell’opposizione proposta, la circostanza che il giudice di pace non abbia rilevato la propria incompetenza per materia in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, nè che (secondo quanto pare emergere dal ricorso) essa sia stata qualificata dall’opponente come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Tanto meno possono avere rilievo le considerazioni dell’agente della riscossione ricorrente, il quale sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe in qualche modo ritenuto inesistente il titolo esecutivo.

In mancanza di una espressa qualificazione dell’opposizione proposta da parte del giudice originariamente adito non può infatti in nessun caso operare il cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione della relativa sentenza, e la qualificazione spetta pertanto comunque a questa Corte.

L’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione può essere rilevata di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della pronunzia impugnata, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte ricorrente.

La cassazione della pronunzia impugnata impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del secondo grado del giudizio, in relazione alle quali la Corte ritiene sussistere i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) per l’integrale compensazione, in considerazione delle oggettive difficoltà di qualificazione delle domande proposte.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

La Corte:

cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società ricorrente;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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