Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12767 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12767 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 30154-2008 proposto da:
COMUNE DI STRESA in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAFUNDI TEODOSIO giusta
2014

delega a margine;
– ricorrente –

1449
contro
RANCHET CARLA;

– intimata
avverso la sentenza n. 31/2008 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 06/06/2014

di TORINO, depositata il 27/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

delega Avvocato CONTALDI MARIO che si riporta;

30154-08

Svolgimento del processo
Carla Ranchet proponeva opposizione contro distinti avvisi
di accertamento dell’Ici dovuta per gli anni 2003 e 2004,
notificati dal comune di Stresa in relazione a un terreno
di superficie di mq. 19.196 compreso in area destinata a

“nuovi insediamenti alberghieri”.
La contribuente sosteneva che il terreno non era
autonomamente assoggettabile a imposta, in quanto
pertinenza di un edificio abitativo.
La commissione

tributaria regionale del Piemonte

accoglieva la tesi suddetta con sentenza depositata in
data 27 settembre 2008, avverso la quale il comune ha
proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati
anche da memoria.
L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo il comune deduce la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. proponendo, nel
contempo, un’eccezione di giudicato esterno.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha disatteso
il giudicato formatosi in ordine al profilo della natura
pertinenziale del terreno in questione, giacché detta
natura era stata esclusa da altra sentenza tra le stesse
parti, n. 13-31-07, della medesima commissione tributaria.
Tale statuizione, difatti, era stata impugnata dal solo
comune di Stresa in relazione a capi distinti, e dunque
era passata in giudicato sul punto in questione.

1

- La questione posta col primo motivo è fondata.
Deve premettersi che, per principio oramai consolidato,
nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a
seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i
poteri valutativi del giudice di legittimità possono
pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche

mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari
ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo
della ricerca del collegio giudicante, in tal senso
deponendo non solo il principio generale che impone di
prevenire il contrasto tra giudicati e il divieto del ne
bis in idem, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza
dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale
della corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica
di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (v. sez.
un. 26482-07, cui adde Cass. n. 26927-08; n. 30780-11).
Nel caso di specie, può osservarsi che la decisione
richiamata a base dell’eccezione, depositata il 30 aprile
2007, è stata cassata da questa corte giusta sentenza n.
24573-10.
Dalla stessa decisione della corte risulta che in effetti
la contribuente non aveva proposto, contro la sentenza
d’appello allora gravata da ricorso del comune di Stresa,
un’impugnazione incidentale, dal momento che in cassazione
essa non si era neppure costituita.
Conseguentemente l’unica residua questione oggetto di
giudizio – questione attualmente pendente in cassazione
per essere stata ulteriormente gravata la statuizione ivi

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adottata dal giudice di rinvio – era quella concernente il
profilo della natura fabbricabile, o meno, dell’area di
proprietà, in quanto a vocazione turistico-alberghiera e
non di tipo residenziale; fermo però che l’area non si
poteva considerare di tipo pertinenziale.
Risulta infatti che la citata sentenza d’appello (n. 13-

31-07) aveva in quella sede respinto un motivo di gravame
della contribuente appositamente diretto a sostenere
l’esistenza del vincolo pertinenziale tra il terreno e il
fabbricato, e aveva al riguardo sostenuto che “dal punto
di vista tributario (..) il parco del fondo non può
considerarsi alla stregua di ornamento e strumentalità
all’edificio ormai disabitato e fatiscente”. Per cui, in
sostanza, la commissione tributaria regionale del
Piemonte, con la ripetuta sentenza 13-31-07, aveva
accertato la natura non pertinenziale dell’area de qua in
coerenza con l’insegnamento di questa corte secondo il
quale, in tema di Ici, l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del
1992, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree
pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di
pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione
effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di
un’altra, secondo la relativa definizione contenuta
nell’art. 817 c.c. (per tutte, da ultimo, Cass. n. 1009012). E tale statuizione non era stata impugnata dalla
contribuente.
Da ciò la formazione di un giudicato esterno relativamente
alla sopra richiamata statuizione; giudicato che, per

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essersi formato in data successiva alla sentenza di cui
all’odierno ricorso, è quindi suscettibile di rilievo in
cassazione (v. per tutte sez. un. 21493-10) ed è
preclusivo di ogni ulteriore indagine sul medesimo
profilo, in quanto, ove due giudizi tra le stesse parti
abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno

di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di
fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune
a entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di
diritto accertato e risolto, anche se il successivo
giudizio abbia finalità diverse (nella specie riferite a
un distinto periodo d’imposta) da quelle che hanno
costituito lo scopo e il petitum del primo (v. sez. un. n.
13916-06; n. 26482-07; nonché conf. Cass. n. 24434-09).
III. – Tanto si rivela assorbente di ogni questione,
ancorché, per debito di chiarezza, possa infine anche
aggiungersi che la questione del vincolo pertinenziale
appariva nella specie malposta.
Difatti non risulta dall’impugnata sentenza che la
asserita natura pertinenziale sia mai stata oggetto di
denuncia ai fini dell’Ici. Ed è principio pacifico che al
contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione
l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare
l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene

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assoggettata a tassazione ai fini dell’Ici, deducendo solo
nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità
(v. Cass. n. 13017-12).
In conseguenza di quanto sopra, va accolta

IV.

l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso, con

L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima
commissione tributaria, diversa sezione„ in relazione
alle questioni di accertamento della base imponibile,
rimaste assorbite.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata
sentenza in relazione all’eccezione prospettata nel primo
motivo, assorbiti i restanti mezzi, e rinvia alla
commissione tributaria regionale del Piemonte anche per le
spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 aprile 2014.

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Il C nsigliere estensore
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assorbimento di tutti gli altri mezzi.

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