Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12766 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 653-2016 proposto da:

V.F., V.R., F.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONI, rappresentati e difesi dall’avvocato CESARE NAPOLI;

– ricorrenti –

contro

CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE SPA, in persona del procuratore, nella

sua qualità di procuratrice speciale di RUBIDIO S.P.V. SRL

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A,

presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI;

– controricorrente –

e contro

ARES FINANCE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

V.F., F.A. e V.R. hanno proposto ricorso con due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno depositata il 2-9-2015, illustrati da successiva memoria.

Ha resistito con controricorso la Ares Finance s.r.l..

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375 e 380 bis c.p.c. ed è stato trattato in camera di consiglio.

Il relatore ha depositato una proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Il ricorrente censura la motivazione della Corte d’appello che ha ritenuto “inconsistente l’affermazione della titolarità di un residuo patrimonio immobiliare di tale consistenza da appagare le attuali pretese avversarie”.

Il ricorrente sul punto richiede una compiuta analisi dei fatti che è “stata omessa non può essere ritenuto assorbita perchè fondamentale”.

2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura la sentenza perchè “si è limitata a una mera elencazione di fatti, omettendone travisandone altri, senza una valutazione critica seguita da deduzioni logiche che diano conto dei vari aspetti delle questioni sollevate”.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

In realtà, pur facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con l’esame di tutte le risultanze istruttorie.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2-9-2015 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 La Corte pertanto rigetta il ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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