Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12766 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DURAZZO

9, presso lo studio dell’avvocato SCAPATO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARCALENI FRANCO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 12/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCAPATO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.L. ricorre avverso la sentenza in atti della CTR Umbria che, accogliendo l’appello del fisco, ha riformato la decisione che in primo grado, su ricorso della contribuente, aveva annullato il diniego di rimborso di un credito IVA opposto dall’amministrazione sul rilievo che la relativa istanza era stata prodotta oltre il termine biennale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Nel motivare l’accoglimento del proposto atto di gravame, la CTR ha affermato che in presenza dei presupposti legittimanti la richiesta di rimborso è onere successivo del contribuente “la presentazione del modello di richiesta di rimborso al concessionario della riscossione” ossia del modello VR, sicchè, avendone nella specie la contribuente omessa la presentazione, era risultato che, sebbene l’amministrazione avesse riconosciuto la fondatezza del credito, la richiesta di rimborso fosse stata presentata oltre il termine biennale di legge. Il ricorso di parte si vale di un solo motivo, al quale resiste l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso, la C. deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38-bis, 30 e 57 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, poichè, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, “la presentazione del modello VR, allorchè il diritto al rimborso sia stato esercitato in dichiarazione, diviene necessario se si chiede il rimborso in via accelerata”, sicchè, se il contribuente non voglia conseguire il rimborso in questa forma, “la richiesta che conta quale formale istanza prevista dalla legge per la richiesta di rimborso è quella contenuta nella dichiarazione annuale”.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire – da ultimo con sentenza 20255/15 – che “in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”.

Erra dunque il giudice d’appello nell’accreditare la tesi che ai fini del tempestivo esercizio del diritto al rimborso sia necessaria, una volta che il relativo credito sia stato esposto in dichiarazione, anche la presentazione del mod. VR, giacchè il diritto è perfetto all’atto della sua esternazione, sicchè non influisce sulla tempestività di esso la presentazione del citato mod VR, che attiene solo all’esigibilità del credito (6784/12).

3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va conseguentemente cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese si liquidano in applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. in questo giudizio.

Vanno invece compensate riguardo ai giudizi di merito, avuto riguardo alla stabilizzazione del quadro interpretativo successivamente all’introduzione della controversia.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in Euro 3000,00=, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, e compensa integralmente le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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