Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12766 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12766 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 25449-2008 proposto da:
CARTIERA SAN MARTINO SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio
dell’avvocato GENOVESE ROSALBA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BALDASSARRA ANTONIO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
COMUNE DI BROCCOSTELLA in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TEODORO MONTICELLI 12, presso

Data pubblicazione: 06/06/2014

lo

studio

PILEGGI

dell’avvocato

ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALERA SANDRO
giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 238/2008 della

13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BALDASSARRA che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il

25449-08

Svolgimento del processo
La Cartiera San Martino s.p.a. si opponeva a un avviso di
liquidazione notificatole dal comune di Broccostella per
l’Ici relativa all’anno 1999.
L’opposizione veniva respinta dall’adita commissione

tributaria provinciale di Frosinone.
L’appello della contribuente veniva a sua volta respinto
dalla commissione tributaria regionale del Lazio
sull’essenziale rilievo che il valore posto a base
dell’avviso di accertamento era quello dichiarato dalla
società per l’anno 1993 e che il combinato disposto degli
artt. 5, 30 co., del d.lgs. n. 504-92 e 7, 3 0 co., del
d.l. n. 333-92 consentiva di procedere sulla base del
valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di
ammortamento, risultante dalle scritture contabili. Invero
la stessa contribuente aveva dichiarato di aver fatto
domanda di attribuzione di rendita in data 13-3-2001,
mentre l’imposta in questione era appunto relativa
all’anno 1998.
La società ha proposto ricorso per cassazione sorretto da
cinque motivi.
Il comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e
la falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 504-92 in
relazione alla carente motivazione dell’avviso di
accertamento.

1

Il motivo è inammissibile per genericità del quesito di
diritto composto a conclusione del mezzo, il quale è
rappresentato dalla formula di stile “se è legittimo
emanare un avviso di liquidazione senza motivazione e
senza indicazione dei criteri adottati (..)”.
II. – Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa

applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la
ricorrente sostiene che l’immobile de quo era già iscritto
in catasto prima del 1998, e che aveva ottenuto una nuova
rendita a seguito di ampliamenti appositamente denunciati.
Si duole quindi dell’avere la commissione tributaria
ritenuto applicabile il criterio di quantificazione
previsto dall’art. 5, 3 0 co., cit., anziché il criterio
dettato dall’art. 5, 2° co., dello stesso d.lgs.
Il motivo è infondato nel presupposto dell’iscrizione in
catasto in data anteriore al 1998, con connessa
attribuzione di rendita, giacché tale evenienza dalla
sentenza è stata esclusa.
L’ affermazione della ricorrente, secondo la quale
l’immobile era stato iscritto in catasto nell’anno 1993
con attribuzione di rendita, è stata anche in questa sede
contestata dal comune, il quale ha evidenziato che il bene
in questione era appunto risultato sprovvisto di rendita
per l’anno 1998, essendovi stata un’istanza di
attribuzione solo nell’anno 2001. Per cui non poteva esso
comune procedere che ai sensi dell’art. 5, 3° co.,
essendosi trattato di fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D non iscritti in catasto.

2

Siffatta prospettazione

è

quella

condivisa

anche

dall’impugnata sentenza. E alla base della medesima vi è
un accertamento di fatto in ordine al dato storico
dell’iscrizione o meno in catasto con attribuzione di
rendita, intangibile in cassazione se non sotto il
profilo, non dedotto, della completezza e congruenza della

motivazione.
Ne consegue l’infondatezza della doglianza, non essendo la
sentenza infine dissonante dal principio secondo il quale
“in tema di Ici, il metodo di determinazione della base
imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto
dall’art. 5, coma 3, d.1g. 30 dicembre 1992 n. 504, per i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione
della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in
cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai
in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di
una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al
sistema generale della rendita catastale, sicché può
essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga
un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare
una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo
rimborso nei termini di legge” (sez. un. n. 3160-11).
III. – Col terzo motivo la ricorrente denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,

3

ascrivendo alla sentenza d’appello un’ omessa pronuncia in
ordine alle domande relative (i) alla violazione dell’art.
11 del d.lgs. n. 504-92; (ii) all’errore sulla
determinazione della base di calcolo dell’Ici, in
violazione dell’art. 5, 3 0 co., del d.lgs. detto; (iii)
all’errore nell’applicazione delle sanzioni e degli

interessi.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
La commissione tributaria regionale ha motivato la
decisione sul presupposto che l’atto tributario aveva
correttamente calcolato l’Ici in base al criterio dettato
dall’art. 5, 3° co., del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto
l’immobile non era, con riferimento al 1998, iscritto in
catasto con attribuzione di rendita. Dunque ha esaminato,
implicitamente respingendole, le doglianze della società
sopra sintetizzate ai punti (i) e (ii).
La questione relativa al supposto errore nell’applicazione
di sanzioni e interessi non risulta, in base alla
sentenza, consegnata al giudizio di merito. Sicché il
terzo motivo è in proposito inammissibile in prospettiva
di autosufficienza. Difatti va confermato che qualora una
determinata questione non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata il ricorrente per cassazione, che
proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità per
novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio

4

precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla corte di
controllare

ex actis

la veridicità di tale asserzione,

prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. per
tutte Cass. n. 12992-10).
IV. – Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, 3 0 co., del d.lgs. n. 504 del

1992 e 7, 3 0 co., del d.l. n. 333 del 1992, la ricorrente
si duole dell’essere stata applicata dal comune, ai fini
dell’Ici, “una determinazione secca (..) nella misura del
5 per mille”, anziché i coefficienti previsti dalla norma
evocata.
Il motivo è inammissibile per novità.
Dalla sentenza non risulta difatti che una conforme
questione sia stata prospettata nel ricorso introduttivo
del giudizio, il cui contenuto la ricorrente ha omesso di
riportare in seno al ricorso per cassazione.
V.

– Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa

applicazione dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000, la
ricorrente deduce l’errore di diritto in cui sarebbe
incorso il comune di Broccostella anche nell’applicazione
delle sanzioni e degli interessi, anteriormente alla
assegnazione della rendita da parte dell’agenzia del
territorio.
Il motivo è inammissibile per novità, esattamente come il
precedente. Anche in questo caso non risulta,
dall’impugnata sentenza, che una conforme questione abbia
costituito oggetto del processo di merito.
VI. – In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

5

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N, 131 TAB. ALL. B. N.5
MATERIA TRIBUTARIA

Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 4.200,00, di cui
euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,

accessori.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 aprile 2014.
te
Il C nsigliere e tensore
kW-A
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oltre maggiorazione di spese forfettarie generali e

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