Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12765 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24803-2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell’avvocato REMO PANNAIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI DIO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 765/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI DIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 765/21/2014, depositata il 10 marzo 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, disatteso l’appello principale di G.G., in accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate ha quantificato in Euro 60,00 al mq. il valore di un terreno edificabile che, – oggetto di cessione con atto del 21 novembre 2007, – su ricorso del contribuente, – proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, – il giudice di prime cure aveva rideterminato in Euro 30,00 al mq. (a fronte del valore di Euro 100,00 al mq. accertato dall’Ufficio).

Il giudice del gravame ha rilevato che:

– l’atto impugnato risultava correttamente motivato sulla base del criterio comparativo, – e con riferimento, dunque, ad atti di cessione relativi a terreni di analoghe caratteristiche, – considerato, poi, che non era necessaria l’allegazione integrale “degli atti richiamati in comparazione”, – secondo dicta giurisprudenziali essendo sufficiente (anche) la riproduzione del contenuto essenziale di detti atti, – e che gli atti in questione erano stati depositati dall’Agenzia, e così messi “a disposizione della controparte”;

– il terreno compravenduto non era nè intercluso nè inedificabile (in quanto esteso meno di mq. 5000), perchè il contribuente risultava proprietario di “ulteriori particelle collegate tra loro sempre nel fg. 5” e, dietro permuta di terreni (ricadenti nelle particelle 1571 e 1573), usufruiva “di diritto di passaggio tramite strada di ml. 3 per il collegamento della p.lla 1572 e 1492”, così che la proprietà risultava “lottizzabile in quanto estesa oltre mq. 5000”;

– il valore determinato dal giudice di prime cure conseguiva dalla sopravvalutazione degli oneri di urbanizzazione che, così quantificati secondo una incidenza del 70%, andavano rideterminati nella misura del 40% (alla stregua di pronuncia resa in distinto giudizio definito nella medesima udienza di discussione).

2. – G.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1 e art. 52, commi 2 e 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si assume, in sintesi, che il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto rilevante, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, il deposito (in giudizio) degli atti utilizzati a comparazione nè aveva dato conto della riproduzione del loro contenuto essenziale nell’atto impositivo impugnato.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia anch’esso violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1 e art. 52, commi 2 e 2 bis.

Assume il ricorrente che:

– erroneamente il giudice del gravame aveva valorizzato, ai fini del raggiungimento del lotto minimo edificabile, la proprietà di altri terreni edificabili in quanto, per un verso, si trattava (più propriamente) di (quote di) comproprietà e, per il restante, di terreni (quelli di cui alla p.lla (OMISSIS)) gravati da “un vincolo di non edificazione per mq. 1.495,67”;

– l’accertamento relativo all’insussistenza dello stato di interclusione conseguiva da un’erronea interpretazione delle difese svolte da esso esponente che, più propriamente, aveva inteso rappresentare l’impossibilità di ampliare il terreno oggetto di rettifica in quanto confinante “con aree già lottizzate… con aree già edificate o di differente classificazione (zona “E” – agricola)”, come comprovato da una prodotta perizia di parte.

Il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che il giudice del gravame non aveva esplicitato il criterio di rideterminazione della percentuale di incidenza degli oneri di urbanizzazione la cui quantificazione conseguiva, così, da una omessa e insufficiente motivazione.

Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., degli artt. 24 e 111 Cost. deducendo l’illegittimità del rinvio operato dal giudice del gravame al contenuto di una pronuncia resa (con sentenza pubblicata, oltretutto, in data successiva) nel giudizio pendente tra l’Agenzia delle Entrate ed i condebitori solidali d’imposta (i venditori del terreno in contestazione), in difetto di un giudicato (nella specie sfavorevole) estensibile ad esso esponente e nell’insussistenza (anche nella pronuncia oggetto di rinvio) di un miglior criterio di computo (degli oneri di urbanizzazione).

2. – In termini generali occorre premettere che il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019).

3. – Tanto premesso può, ora, rilevarsi che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

In relazione al primo motivo va considerato che, – per quanto la sentenza abbia fatto riferimento ad atti (comparativi) depositati dall’Agenzia (e così messi “a disposizione della controparte”), e ciò non di meno, – parte ricorrente non riproduce, nemmeno in sintesi, il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato (per il rilievo che la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi, v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786); laddove, come si è anticipato, lo stesso giudice del gravame ha (correttamente) fatto riferimento a giurisprudenza della Corte relativa alla sufficienza, ai fini in discorso, della riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

Quanto, ora, al secondo motivo, – che, in sostanza, sottende la rivalutazione del merito della lite contestata e che denuncia vizi revocatori, – rileva la Corte che il ricorrente non precisa nè il luogo, ed il modo, di introduzione nel giudizio della documentazione probatoria involgente la proprietà (in comunione) di altre superfici edificabili, nè ne riproduce il contenuto; e, del pari, meramente allegata rimane la dedotta erronea interpretazione delle difese i cui contenuti, e modi di proposizione, sono rimasti del tutto inespressi.

4. – Il terzo ed il quarto motivo, che vanno congiuntamente trattati perchè connessi, sono invece fondati e vanno accolti.

4.1 – Occorre premettere che la tecnica del rinvio per relationem ad altra pronuncia, – tecnica che, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1, disp. att. (come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5), non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n. 17640), – deve ritenersi ammissibile purchè certo e determinato (v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre 2002, n. 13937).

Va, quindi, soggiunto che è apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

4.2 – Nella fattispecie, come denuncia il ricorrente, viene (esattamente) in considerazione un’esplicitazione (del tutto) apparente delle ragioni poste a fondamento della determinazione degli oneri di urbanizzazione nella misura del 40%. – a fronte di quella diversa (pari al 70%) oggetto di quantificazione nella pronuncia di prime cure, – posto che, da un lato, la motivazione si è risolta nel (mero) rinvio per relationem e che quest’ultimo risultava assolutamente incerto ed indeterminato, quanto al suo effettivo contenuto, avendo riguardo ad una pronuncia pubblicata in data successiva a quella contenente il rinvio.

5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti in punto di motivazione della decisione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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