Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12765 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. un., 25/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

per revocazione dell’ordinanza n. 21860/2007 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 19/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Presidente Dott. VITTORIA Paolo.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata il 7 gennaio 2010 la relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., con il seguente testo:

“L’avv.to T.G. presenta ricorso ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza 21860 del 19 ottobre 2007 con cui questa Corte ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’avv.to T. avverso l’ordinanza 25 ottobre 2006 con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la sospensione della procedura promossa dalla professionista.

La ricorrente invoca la sussistenza di un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 secondo cui la revocazione e’ consentita “se la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e’ questo errore quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi”.

“Sostiene che erroneamente la sentenza 21860/07 ha ritenuto che il ricorso riguardasse un’ordinanza emessa nell’ambito di un processo di esecuzione, mentre invece sarebbe stata impugnata la sospensione del giudizio di opposizione di ordinaria cognizione”.

“Il ricorso appare manifestamente infondato in quanto la qualificazione del processo in cui si inseriva il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha costituito “un punto controverso” (come risulta anche dalle difformi conclusioni del Procuratore Generale) su cui la sentenza 21869/07 si e’ espressamente pronunciata valutando gli atti di causa.

“Si legge infatti nella citata decisione: in questo processo l’ordinanza impugnata e’ un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, come ha dichiarato il giudice dell’esecuzione, il quale l’ha disposta dopo aver verificato che alcuna delle parti aveva iniziato la causa pregiudiziale tributaria dell’accertamento del debito di imposta davanti alle commissioni tributarie. Il provvedimento si inserisce in un processo esecutivo: quindi era impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617 c.p.c.”.

“Dunque la questione sollevata dalla ricorrente e’ stata specificamente esaminata e risolta, sulla base di una lettura degli atti (errata o corretta non rileva); percio’ avverso il giudizio della Corte non e’ consentita la revocazione.

“In definitiva il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato”.

2. – La relazione e’ stata notificata insieme al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio.

Il pubblico ministero non ha preso conclusioni scritte.

La ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminato il ricorso, l’ordinanza impugnata e la relazione appena riprodotta, ha condiviso le considerazioni che vi sono state svolte.

Giudica, peraltro, che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile.

Cio’ perche’ vi e’ prospettato, come motivo di ricorso per revocazione, un errore di percezione, in cui la Corte sarebbe incorsa nella valutazione del contenuto della ordinanza impugnata, senza che sia discusso il punto, se l’affermazione che vi e’ stata fatta a proposito del contenuto dispositivo della medesima ordinanza, sia stata, come invece e’ da ritenere che sia avvenuto, il risultato di un giudizio valutativo espressamente compiuto a suo riguardo.

2. – La Corte non si deve pronunciare sulle spese di questa fase del processo, perche’ la parte contro cui il ricorso e’ stato proposto non si e’ costituita.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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