Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12764 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22589-2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 36,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE TILLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO CODUTI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1032/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LONGINO LOMBARDI per delega

dell’Avvocato CODUTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 1032/31/14, depositata il 4 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di C.L. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, – – in (parziale) accoglimento dell’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato le maggiori imposte (di registro e ipocatastali) dovute in relazione alla compravendita (del 29 dicembre 2009) di un immobile adibito ad asilo privato (dell’estensione di mq. 188), – aveva rideterminato in Euro 1.700,00 al mq. il valore del bene in questione, già rettificato dall’Ufficio in complessivi Euro 526.400,00 (a fronte del pattuito prezzo di Euro 235.000,00).

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– l’atto impugnato risultava correttamente motivato dietro indicazione del criterio astratto di rettifica postovi a fondamento, avuto riguardo all’enunciazione dei “criteri di valutazione applicati, costituiti…. dalle quotazioni fornite dall’Agenzia del territorio relative alla zona ove è ubicato il fabbricato rilevate dalla banca dati delle quotazioni, con riferimento quindi alla tipologia dell’immobile venduto, alla zona omogenea ove è ubicato e alla data in cui è stato stipulato l’atto”;

– l’atto impositivo era (del pari) correttamente motivato a riguardo dei “criteri e… modalità seguite dall’Ufficio nella quantificazione delle sanzioni applicate”.

2. – Per la cassazione della sentenza ricorre C.L. che articola quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, “fatto sintetizzato nell’eccepito difetto di motivazione dell’impugnato avviso” (così in ricorso), in violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, e art. 52.

Premessa la ricostruzione degli spiegati motivi di appello, si assume, in sintesi, che non erano mai stati esplicitati i valori minimi desunti dalle quotazioni immobiliari della banca dati (valori cd. OMI), – che, in tali (generici) termini, erano stati indicati nella motivazione dell’atto impugnato, – e che, in ragione di tanto, rimaneva “un’incognita assoluta la fonte di quel valore” rettificato (in Euro 2.800,00 al mq) e rideterminato (in Euro 1.700,00) dal giudice di prime cure, posto poi che la gravata sentenza non aveva attuato nè il metodo comparativo nè quello reddituale fondando la sua decisione sui soli valori OMI, e senza tener conto della perizia di stima allegata all’atto di compravendita.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, reca denuncia di violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e dell’132 c.p.c., dell’art. 118 d.a. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sul rilievo che il giudice del gravame aveva illegittimamente avallato (confermando l’accertamento operato dalla sentenza che aveva definito il primo grado di giudizio) una valutazione equitativa del valore dell’immobile compravenduto, valutazione di equità non consentita a fronte di un’obbligazione (quella tributaria) interamente regolata dalla legge.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, – in relazione questa volta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa e insufficiente motivazione di un fatto decisivo della controversia, assumendo, in sintesi, che, – a fronte dei motivi di appello proposti, – la pronuncia del giudice del gravame si era risolta in una inversione dell’onere della prova che, essendone gravata, l’amministrazione, per converso, non aveva offerto quanto ai concreti elementi di fatto ‘ idonei a giustificare la rettifica operata; nè, soggiunge la ricorrente, l’amministrazione aveva dato conto dell’inutilizzabilità, nella fattispecie, dei criteri “nominati” di rettifica del valore del bene (criterio comparativo e della capitalizzazione).

Col quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7 e 17, e dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza. aveva risolto, con affermazione “meramente assertiva”, l’eccezione svolta da essa esponente quanto al difetto di motivazione degli elementi posti a fondamento delle sanzioni applicate (in specie di quello relativo alla colpevolezza), eccezione, questa, che la stessa controparte nemmeno aveva mai contestato.

2. – I primi tre motivi, – che vanno congiuntamente trattati perchè connessi, e dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo, – sono fondati e vanno accolti.

3. – Come in diverse occasioni la Corte ha rimarcato, i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono (solo) uno strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089).

Si è, quindi, rilevato che la “L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 4575 del 2007, aveva rilevato l’incompatibilità, in relazione specificamente all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. 21/12/2016, n. 26487; Cass. 26.9.2014, n. 20419; cfr. anche circ. Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18).” (così Cass., 11 maggio 2018, n. 11439, cit.).

4. – La gravata sentenza, che non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio qual proposto dalla contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la casa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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