Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12764 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6086/2016 proposto da:

C.R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO FREDDARA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TOLENTINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GLANLUCA GATTARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.R.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Macerata, il Comune di Tolentino, chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di Lire 65 milioni, oltre Lire 7 milioni per risarcimento danni, pari all’esborso patito per fare eseguire, a proprie spese, alcuni lavori di risistemazione stradale che il Comune convenuto avrebbe dovuto eseguire e non aveva eseguito, benchè sollecitato in tal senso;

che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che la società di assicurazione Assitalia aveva versato alla C.R. la somma di Lire 1.800.000, per la quale era stata sottoscritta un’ampia quietanza liberatoria;

che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento della metà delle spese di giudizio;

che avverso la sentenza è stato proposto appello da parte dell’attrice soccombente e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28 luglio 2015, ha respinto l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza d’appello ricorre C.R.I. con atto affidato a due motivi;

che resiste il Comune di Tolentino con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la querela di falso; con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla firma della ricorrente apposta nel verbale di udienza e dai documenti allegati;

che i suindicati motivi, e in particolare il primo, pongono all’esame della Corte, fra l’altro, il problema dei limiti entro cui può essere proposta la querela di falso in presenza di un documento riguardo al quale la parte era tenuta al disconoscimento ai sensi dell’art. 215 c.p.c.;

che su tale questione appare opportuna la trattazione in udienza pubblica.

PQM

 

La Corte rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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