Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12764 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9989-2020 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA DI ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 26 febbraio 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da E.J., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 5,6,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, esponendo che la sua vicenda personale (aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese d’origine per sottrarsi alle minacce ed alle violenze fisiche dei fratelli che volevano farsi restituire il danaro dagli stessi speso per mantenerlo agli studi) lo esponeva, in caso di ritorno in patria, al concreto ed attuale pericolo per la propria incolumità oltre che a trattamenti inumani e degradanti;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, in particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 14 L. cit. nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), la valutazione con cui il ricorrente è stato ritenuto non credibile dal giudice di merito (vedi articolate argomentazioni del decreto impugnato a pagg. 4 e 5) costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– che, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure lamentato la grave anomalia motivazione del decreto impugnato (nei termini sopra illustrati), non confrontandosi minimamente con gli articolati rilievi del Tribunale di Venezia;

– che quanto alla dedotta violazione dell’art. 14 L. cit. nelle fattispecie di cui alla lett. c), il richiedente svolge, in ordine alla sussistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado, il cui accertamento si fonda su una fonte qualificata ed aggiornata (rapporto EASO 2019);

– che il ricorrente non si è neppure confrontato minimamente con il preciso rilievo del giudice di merito secondo cui la situazione di violenza generalizzata è localizzata nella zona del nord-est del paese a causa delle violenze perpetrate dal gruppo terroristico (OMISSIS), mentre il livello di violenza in (OMISSIS) non è allarmante ed è talmente basso da non costituire un rischio per i civili, per il solo fatto della presenza nel territorio;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in considerazione della dedotta condizione di estrema vulnerabilità, derivante dall’assenza di legami sociali attuali, dalle molteplici criticità in termini di insicurezza sociale e violazione di diritti umani;

4. che il motivo è inammissibile, non avendo il richiedente correlato la dedotta violazione dei principi fondamentali inviolabili nel paese d’origine o lo stato di insicurezza alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018) se non con riferimento alla sua vicenda descritta al punto 1, che è stata, tuttavia, come sopra evidenziato, ritenuta non credibile dal Tribunale di Venezia con una motivazione immune da vizi logici;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione è falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’omessa istruttoria d’ufficio;

6. che il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa altro che svolgere censure di merito in ordine alla valutazione in fatto sulla situazione generale della Nigeria e della regione dell'(OMISSIS) compiuta dal Tribunale alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, disamina che non è sindacabile in sede di legittimità se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. che con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il giudice avrebbe omesso l’esame di elementi decisivi per il riconoscimento delle protezioni, come la sua integrazione nel paese d’accoglienza (bracciante agricolo con contratto a tempo determinato);

8. che il motivo è inammissibile per genericità per le stesse ragioni già evidenziate al punto 4, non avendo il ricorrente correlato le situazioni che possono contenere elementi di vulnerabilità alla propria condizione personale, non confrontandosi neppure con il rilievo del Tribunale in ordine al suo non significativo inserimento in Italia;

9. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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