Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12764 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12764 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 18379-2008 proposto da:
GLI ACERI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CONCA D’ORO 15, presso lo studio
dell’avvocato PERILLO ANDREA, rappresentato e difeso
dagli avvocati SCAPINI NEVIO, ZAPPIA RAIMONDO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
SARIDA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 06/06/2014

MAZZUTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZANZARELLI PIETRO giusta
delega in calce;
– controrícorrente nonchè contro

– intimato

avverso la sentenza n. 12/2007 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZAPPIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MAZZUTI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

COMUNE DI CORIO CANAVESE;

18379-08

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 25 maggio 2007 la commissione
tributaria regionale del Piemonte, riformando la decisione
di primo grado, confermava un avviso di accertamento
notificato alla s.r.l. Gli Aceri per omessa dichiarazione

e omesso versamento dell’imposta comunale per la
pubblicità per il 2004, in relazione a insegne e frecce
direzionali di una casa di riposo per anziani denominata
“Villa Lina”.
La commissione – premessa l’infondatezza dell’eccezione di
difetto di motivazione dell’avviso riproposta dalla
contribuente con appello incidentale, dal momento che
l’avviso aveva dettagliatamente riportato i dati idonei
all’individuazione della pretesa fiscale – sosteneva che
alla scritta “Villa Lina”, rinvenuta sulla parete
dell’edificio, era da attribuire la funzione di mezzo
pubblicitario, e non di semplice insegna di servizio,
atteso che la funzione indicativa del luogo di svolgimento
dell’attività economica d’impresa era stata assolta da
altra scritta (“Villa Lina soggiorno per anziani”) posta
all’ingresso dell’edificio. Mentre quella per prima
mentovata (“Villa Lina”) aveva occupato l’intera altezza
dell’edificio (di quattro piani fuori terra) per una
superficie di 27 mq.; sicché aveva assunto comunque una
funzione pubblicitaria per una superficie complessiva
superiore a quella di mq. 5, costituente limite massimo

1

per il godimento dell’esenzione fiscale ex art. 2-bis
della 1. n. 75 del 2002.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado la
contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi.
La Sarida s.r.1., concessionaria del comune di Cono
Canavese per l’accertamento e la riscossione dell’imposta

sulla pubblicità, si è costituita con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo la società contribuente deduce la
mancanza di motivazione dell’impugnata sentenza, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., quanto alle ragioni di
rigetto dell’appello incidentale a suo tempo proposto in
ordine al difetto di motivazione dell’atto tributario.
Addebita alla commissione tributaria regionale di avere
testualmente ripetuto la motivazione della sentenza di
primo grado senza esprimere una propria argomentazione
avente base sull’atto di gravame.
Il motivo è infondato in quanto la sentenza d’appello
contiene una motivazione esplicita e concreta riguardo al
profilo dedotto, avendo affermato che nell’avviso
impugnato, oltre al richiamo della normativa applicabile,
erano state dettagliatamente indicate “le insegne, il sito
ove sono esposte, il loro contenuto, la loro superficie e
la tariffa applicata nell’anno 2004”.
Se ne desume che il giudice d’appello non si è affatto
sottratto alla valutazione che gli era devoluta quanto al
contenuto dell’atto tributario, ma quella valutazione ha

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direttamente eseguito evidenziandone l’esito in modo
preciso e dettagliato.
Col secondo motivo la ricorrente deduce
l’insufficiente motivazione della sentenza, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., chiedendo alla corte di dire
“se l’omessa valutazione di una prova documentale offerta

dalla parte soccombente, così come l’erronea valutazione
come prova di una semplice affermazione della parte,
costituisca vizio di motivazione nel senso indicato
dall’art. 360 comma 1 c.p.c., ossia da concretare un
logico rapporto di causalità fra la circostanza che si
assume trascurata e la soluzione giuridica data alla
controversia, tale da far ritenere che quella circostanza,
se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa
soluzione della controversia”.
Il motivo è inammissibile.
Nella

surriportata

sintesi,

redatta

alla

fine

dell’illustrazione del mezzo, la ricorrente non va oltre
una vuota formula verbale, al fondo della quale non è dato
individuare a quale risultanza controversa, decisiva per
il giudizio, andrebbe associata la doglianza.
Spese processuali alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 1.785,00 per
2 09, o o
‘do)»
,
compensi, oltre‘faccessori di legge e maggiorazione per

imu or.
i(/P

spese generali.

3

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1946
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 aprile 2014.

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