Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12763 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. un., 25/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 25/05/2010), n.12763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2080-2009 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI (OMISSIS) ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI

MESSINA ((OMISSIS)) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso

il Servizio di Consulenza Legale dell’Istituto stesso, rappresentata

e difesa dagli avvocati FRISULLO ADRIANA, PROFETA VINCENZA, per

delega in calce al controricorso;

SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 535/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Vincenza PROFETA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo; inammissibilità o rigetto del secondo; assorbiti gli altri

motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Messina, con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 1997, la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nella misura di L. 1.244.594.247, oltre interessi legali e rivalutazione, per avere detta Banca pagato, dopo essere stata citata per rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. ed in esecuzione della relativa ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, a C.T. la somma predetta, ritenuta non dovuta, in quanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva sospeso, lo stesso giorno del pagamento, la sentenza del Tar Catania del 3 novembre 1995, con la quale l’Istituto era stato condannato a pagare detta somma.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio, deducendo di essersi limitata a dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1812/2004, rigettava la domanda, rilevando che la conferma della sentenza del Tar, che costituiva il titolo in forza del quale era stata eseguita l’espropriazione forzata in contestazione, privava di fondamento la domanda dello Iacp avendo fatto venir meno “ogni eventuale ragione di danno”, per la caducazione retroattiva degli effetti della sospensione della provvisoria esecuzione. Il Tribunale inoltre dichiarava di entrare nel merito solo “ai fini del regolamento delle spese”.

A seguito dell’appello dell’Iacp di Messina (per non avere il Tribunale ravvisato la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della Banca d’Italia, allorchè aveva pagato nell’imminenza della decisione sulla sospensione del titolo esecutivo e con somme impignorabili e per non avere il Tribunale tenuto conto che il pagamento aveva travalicato l’importo dell’ordinanza di assegnazione), la Corte d’Appello di Messina, con la decisione in esame n. 535/2008, depositata in data 23.10.2008, respingeva l’impugnazione; riteneva in particolare, la Corte di merito che il primo Giudice non avesse respinto la domanda nel merito, dichiarando invece cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza del danno, onde il riesame della questione avrebbe richiesto, da parte dell’appellante, la censura relativa alla permanenza di un contrasto di interessi sul merito della causa; inoltre, escludeva la sussistenza di un danno risarcibile, dato che, passata in giudicato la sentenza costituente il titolo esecutivo, il pagamento aveva riguardato una somma dovuta.

Ricorre per cassazione l’Iacp di Messina con cinque motivi, e relativi quesiti di diritto; resiste la Banca d’Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato (con due autonomi controricorsi, l’uno con patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e l’altro con proprio difensore).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. 24 ottobre 1984, n. 720, 1 bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3 conv. nella L. 20 dicembre 1996, n. 639, art. 103 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, perchè la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta spetta alla Corte dei conti, essendo la Banca, nella sua funzione di tesoriere, un’incaricata di pubblico servizio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 2909 c.c., artt. 324 e 627 c.p.c. ed L. 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, comma 1-ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante il passaggio in giudicato della sentenza del Tar di Catania: laddove, invece, secondo il ricorrente, tale evenienza deve reputarsi irrilevante, in quanto il danno consiste nel fatto che la Banca d’Italia sia rimasta inadempiente ai suoi obblighi di natura pubblicistica, quali nascenti dal rapporto di tesoreria; e tali obblighi avrebbero dovuto indurla a non pagare la somma, in ragione dell’imminente decisione di sospensione della efficacia della sentenza da parte del Giudice amministrativo, nonchè dell’imminente sospensione dell’ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell’opposizione nel procedimento civile di esecuzione forzata e della natura impignorabile delle somme in questione.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 828, 1175 e 1375 c.c., art. 553 c.p.c., L. 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, comma 1-ter, e la violazione della L. 24 ottobre 1984, n. 720, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto conforme ai doveri della Banca d’Italia dato immediata esecuzione al provvedimento del Giudice, senza alcun differimento: laddove, secondo i principi di buona fede e correttezza, applicabili anche alle obbligazioni pubbliche, come quella della concessionaria del servizio di tesoreria, la Banca d’Italia non avrebbe dovuto pagare, anche in quanto si trattava di somme impignorabili in base a norme imperative.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 828 c.c., art. 345 c.p.c., L. 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, comma 1- ter, e la violazione della L. 24 ottobre 1984, n. 720, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile, quella concernente l’avvenuta dichiarazione positiva di debito, da parte della Banca d’Italia, nonostante l’impignorabilità delle somme e l’accantonamento delle stesse: infatti la domanda proposta era sempre quella di risarcimento del danno, mentre la circostanza dell’impignorabilità delle somme costituiva soltanto una deduzione difensiva. Inoltre, la relativa questione non era riservata soltanto alla valutazione del Giudice dell’esecuzione, come la Corte d’appello aveva ritenuto, perchè in ogni caso l’ordine del Giudice non poteva modificare la natura pubblicistica del rapporto.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile, quella concernente la non debenza degli interessi anatocistici per L. 38.878.477, e, dunque, il relativo danno arrecato allo Iacp: ma si trattava soltanto di una domanda proposta in via subordinata, per l’ipotesi di esclusione dell’obbligo di restituzione dell’intero importo pagato.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Inammissibile è il primo motivo, essendo nuova la dedotta questione di giurisdizione della Corte dei conti, non prospettata nella precedente fase di merito. Non può in proposito che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (in particolare la n. 24883/2008), secondo cui l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., in base al quale, il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, deve tener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata, con la conseguenza, tra l’altro, che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione, sino a quando però sul punto non si sia formato giudicato (esplicito o implicito), come nella vicenda in esame.

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo. A fronte della doppia ratio decidendi, posta a fondamento della decisione impugnata sul punto (secondo cui il primo motivo di appello, in ordine alla non ritenuta rilevanza della violazione del principio di correttezza, era “inconferente”, avendo il primo giudice non disatteso nel merito la domanda ma dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di danno, e dovendosi escludere la configurazione in capo all’Istituto di un danno da pagamento di ordinanza di assegnazione in considerazione del fatto che la sentenza costituente il titolo esecutivo azionato era passata in giudicato), il ricorrente Istituto non censura detta duplice argomentazione ma si limita a ritenere irrilevante il passaggio in giudicato della sentenza del Tar, ritenendo ancora “nel merito” (come detto non esaminato in primo grado e non oggetto di censura in grado di appello) decisiva la circostanza dell’inadempimento della Banca d’Italia degli obblighi, di natura pubblicistica, per essa nascenti dal rapporto di Tesoreria.

Deve ribadirsi, in proposito, quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 1048/2000), in ordine all’idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, sulla pretesa fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio, di una sentenza, come nel caso in esame, dichiarativa del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (nella vicenda in questione) per sopravvenuta carenza del danno richiesto.

Inammissibile è il terzo motivo: a parte quanto già esposto in relazione al secondo motivo, il ricorrente prospetta censure in fatto (avente a oggetto sempre “l’immediata esecuzione del provvedimento del giudice” in ordine al pagamento in questione) non esaminabili ulteriormente nella presente sede e comunque oggetto di valutazione e relativa motivazione, nella decisione impugnata, da parte del giudice di appello.

Inammissibili infine sono anche gli ultimi due motivi perchè privi del requisito di autosufficienza. Il ricorrente infatti, nel censurare la Corte di Messina, per avere, a suo dire, erroneamente ritenute nuove sia la richiesta di accertamento di nullità del pignoramento che la domanda di pagamento da parte della Tesoreria degli interessi sulla somma intimata, non indica formalmente ove risultano proposte dette istanze e con quali testuali argomentazioni.

Già questa Corte, infatti, ha statuito che (tra le altre, 28440/2005) qualora il ricorrente deduca, in sede di legittimità, che una domanda non è stata oggetto di decisione, da parte dei giudici di merito, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente istituto al pagamento delle spese processuali della presente fase sia in favore della Banca d’Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato (Sezione di Messina) che liquida in Euro 6.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), sia in favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato che liquida in Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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