Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12763 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza in atti della CTR Sicilia che, respingendone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado, su ricorso del contribuente, aveva annullato il diniego di rimborso di un credito IVA opposto dall’amministrazione sul rilievo che, non avendo la parte provveduto a presentare il mod.

VR, la relativa istanza era stata prodotta oltre il termine biennale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Nel motivare il rigetto del proposto gravame, la CTR ha affermato che “la mancata presentazione del modello VR non comporta decadenza del diritto al rimborso del credito che emerge dal quadro RX del modello unico” e che si prescrive, in difetto di un termine più breve previsto dalla legge, nell’ordinario termine decennale.

Il ricorso erariale si vale di un solo motivo, al quale non ha replicato l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto è palese l’erroneità della sentenza impugnata che, in assenza di una previsione normativa di fissazione di un termine di decadenza di esercizio del diritto di rimborso, ritiene applicabile la norma generale di cui all’art. 2946 c.c., quando la norma speciale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 prevede espressamente il termine biennale di presentazione della domanda di rimborso “per l’ipotesi di mancanza di disposizioni normative specifiche”.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire – da ultimo con sentenza 20255/15 – che “in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”.

Nessun addebito può dunque concretamente sollevarsi nei confronti del deliberato del giudice d’appello che, riconoscendo il diritto della parte a reclamare il rimborso del credito di imposta sulla base della mera esposizione di esso in dichiarazione, abbia escluso che ai fini del tempestivo esercizio di esso si renda necessaria pure la presentazione del susseguente modello VR nel termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

3. Il ricorso va perciò respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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