Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12763 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14150/2016 proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.D.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RENATO SPADARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1307/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento portante IRAP per l’anno di imposta 2008, lo Studio legale Associato S. – D.C. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole, dichiarando dovuta l’imposta.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7371/0216 (e non inficiati dalle argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria) secondo cui “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività”.
Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore porto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017