Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12763 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14150/2016 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.D.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO SPADARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1307/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento portante IRAP per l’anno di imposta 2008, lo Studio legale Associato S. – D.C. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole, dichiarando dovuta l’imposta.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7371/0216 (e non inficiati dalle argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria) secondo cui “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività”.

Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore porto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA