Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12762 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MABI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato VALVA FRANCESCO D’AYALA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MOSCHETTI FRANCESCO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata l’08/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARRARO per delega dell’Avvocato

MOSCHETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione (parziale) di un terreno edificabile, anteriormente al decorso del quinquennio ed in assenza di edificazione.

La sentenza della CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’ufficio, affermando che la norma in questione subordina i benefici fiscali non solo al compimento dell’attività edificatoria, entro il quinquennio, ma, altresì, è necessario che ciò sia fatto da parte dello stesso soggetto che aveva richiesto i benefici e che era quello che si era assunto gli impegni, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla effettiva utilizzazione edificatoria dell’area.

Avverso la predetta pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi e memoria mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza non impugnato in sede di gravame dall’ufficio e relativo al rilievo, sollevato dalla contribuente in primo grado, che il trasferimento dell’area era finalizzato a rendere possibile l’edificazione di un fabbricato industriale, quindi viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la ctp aveva accolto, ad avviso della ricorrente, il proprio ricorso, anche alla luce della presenza di tale finalità.

Il motivo è infondato.

Infatti, la specifica finalità che possa aver indotto la ricorrente a rivendere l’area prima del decorso del quinquennio è irrilevante e non contemplato dalla norma in questione, in quanto l’unico elemento soggettivo rilevante, è quello che riguarda l’identità del soggetto che richiede il beneficio, con il soggetto che deve realizzare l’edificazione dell’area, per la quale si è goduto dei benefici fiscali in oggetto (vedi in seguito), pertanto, poichè il rilievo, alla luce della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e della L. n. 488 del 2001, art. 76 non ha alcuna incidenza, non si vede come possa aver costituito un fatto decisivo, in grado di sorreggere la decisione di primo grado, quale sua ratio decidendi e, quindi, suscettibile di passare in giudicato, per mancata impugnazione in appello, da parte dell’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, la società denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e della L. n. 448 del 2001, art. 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’unico requisito necessario e sufficiente, ad avviso della ricorrente, per godere dell’agevolazione fiscale de quo, sarebbe quello di carattere oggettivo (utilizzazione edificatoria dell’area, nel termine quinquennale), mentre con il quarto motivo di ricorso, che si esamina congiuntamente, perchè attiene ad un medesimo profilo di censura e per economia espositiva, la società ricorrente denuncia il vizio d’insufficiente motivazione, su fatti controversi e decisivi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la CTR ha ritenuto che la rivendita del bene, renda impossibile il verificarsi della condizione per il mantenimento del beneficio fiscale, poichè fa venire meno, la garanzia fornita dal primo acquirente, sulla effettiva utilizzazione edificatoria dell’area.

Il motivo sopra esposto, è privo di pregio.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente (Cass. n. 7438/2009, v. anche Cass. nn. 18679/2010, 13173/12, 5933/13). Rileva, infatti, il Collegio, come sia pacifico orientamento di questa Corte, quello secondo cui, la disposizione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione, connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme che diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, sul principio impositivo e su quello di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.), vedi, la sentenza sopra citata Cass. n. 7438/2009 e per un esempio di applicazione specifica Cass. n. 7046/2014, n. 7438/2009, ecc.).

Il terzo motivo di ricorso, sull’errar in procedendo, per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, proprio sui principi di equità e ragionevolezza –

art. 3 Cost. – e di legalità – art. 23 Cost. – è inammissibile, in quanto, quella prospettata dalla contribuente non è un’eccezione in senso stretto, ma mera argomentazione difensiva in punto di diritto, disattesa dalla CTR alla stregua della motivazione su cui si basa la decisione qui impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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