Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12761 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. II, 25/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

Z.D., rappresentato e difeso dagli Avv. Crisci Lucio e

Fabrizio Crisci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Carlo Voccia, via Nicastro, n. 3, Roma;

– ricorrente –

contro

IVPC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Abbamonte Andrea e Giovanna Fucci,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte

in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucera in data 2 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” Z.D. citava dinanzi al Tribunale di Lucera la Soc. IVPC-Italian Vento Power Corporation, chiedendo l’eliminazione di una duplice servitù instaurata ai suoi danni mediante la collocazione di aerogeneratori a distanza dal suo fondo inferiore al minimo previsto dalla legge e l’invasione del suo fondo da parte delle pale azionate da tale impianto, oltre al risarcimento dei danni provocati per tal modo.

A seguito dell’adozione da parte del Comune di Alberona di provvedimento di imposizione di servitù, l’odierno ricorrente lo impugnava dinanzi al TAR Puglia. Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso ed il giudizio pende ora in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Nella pendenza del detto ricorso dinanzi al giudice amministrativo, il Giudice del Tribunale di Lucera ha sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. il sopraindicato procedimento innanzi a se pendente fra l’odierno ricorrente e la IVPC per effetto della ravvisata pregiudizialità costituita dalla pendenza del giudizio amministrativo sino alla definizione con sentenza passata in giudicato.

Avverso tale provvedimento Z.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, al quale ha resistito, con memoria, la IVPC. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perchè un procedimento possa ritenersi pregiudiziale rispetto ad un altro, occorre che le parti siano le medesime in entrambi i processi (ipotesi nella specie ricorrente, a nulla valendo che nel giudizio amministrativo sia parte anche il Comune che ha emesso il provvedimento di servitù coattiva) e che il preventivo accertamento cui si addivenga in una causa assuma efficacia di giudicato rispetto all’oggetto di altra controversia, vale a dire cioè che all’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale – nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale – deve accompagnarsi anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’accertamento dell’antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato.

Una tale situazione può ravvisarsi nel caso in esame, nel quale, trovando la causa pendente dinanzi al giudice civile – e relativa ad una domanda concernente la violazione delle distanze delle costruzioni dai confini della proprietà e l’invasione del fondo del vicino – la sua regolamentazione nel provvedimento amministrativo impositivo di servitù pubblica, la decisione sulla pregiudiziale amministrativa si viene a porre come diretto antecedente sia logico che giuridico rispetto alla domanda introdotta nel giudizio civile, dal momento che il quadro normativo di riferimento, cioè la disciplina apprestata in astratto dall’ordinamento in tema di distanze fra costruzioni e fondi finitimi, è stato (o si vuole sia stato) funditus modificato a seguito del provvedimento impositivo adottato dalla pubblica amministrazione nella ritenuta concorrenza dei presupposti di legge. Del tutto condivisibile appare infine l’affermazione del Giudice del Tribunale di Lucera secondo la quale anche l’azione svolta dall’odierno ricorrente per l’ottenimento del risarcimento del danno appare condizionata dalla soluzione del giudizio amministrativo, dal momento che la stessa entità del pregiudizio subito dal privato risente ovviamente già nella sua qualificazione giuridica della natura legittima o meno del suo fattore causativo, nel primo caso prevedendosi un mero indennizzo e solo nel secondo il risarcimento del danno. Sussistono i presupposti per il rigetto del proposto regolamento di competenza”.

Letta la memoria della resistente s.r.l. IVPC. Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che nel medesimo senso prospettato dalla relazione questa Sezione si era già pronunciata, in identiche fattispecie, con le ordinanze nn. 25784, 25785, 25786, 25787 e 25788 del 9 dicembre 2009;

che, pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato;

che, quanto alle spese del presente giudizio, se ne rimette la liquidazione al giudice del merito.

PQM

La Corte rigetta il regolamento di competenza; rimette la pronuncia sulle spese del presente giudizio al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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