Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12761 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
META IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN NICOLA DA
TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE STEFANO,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIPOLLINI
GIULIA, GRAZZINI ANDREA giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA
depositata il 15/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.
La sentenza della CTR, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l’appello dell’ufficio, ritenendo che l’area oggetto di acquisto fosse suscettibile d’immediata edificazione, essendo inserita in uno strumento urbanistico assimilabile al piano particolareggiato e non ostando che la convenzione stipulata tra privato e Comune fosse stata stipulata in epoca successiva rispetto all’acquisto del terreno.
Avverso tale pronuncia, l’amministrazione propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi (corredati da memoria illustrativa), mentre il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad un medesimo profilo di censura, l’ufficio denuncia da una parte, il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il vizio d’insufficiente motivazione, su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, hanno ritenuto di riconoscere i predetti benefici alla contribuente, benchè l’area fosse inserita in un comparto per il quale era richiesta l’approvazione di un “Piano di inquadramento operativo di comparto” (PIODC) e una convenzione con l’ente, ed entrambi i suddetti atti furono adottati in epoca successiva all’acquisto del terreno; d’altra parte, sotto il profilo del difetto di motivazione, l’ufficio ha censurato che i giudici d’appello, in ordine al fatto controverso e decisivo, costituito dalla non immediata attitudine edificatoria del terreno, per l’assenza della convenzione urbanistica che fu stipulata solo successivamente al trasferimento, hanno ritenuto di riconoscere l’agevolazione fiscale, oggetto della ripresa a tassazione da parte dell’ufficio.
Il ricorso è infondato.
E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, secondo il quale i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Ne consegue che il beneficio si applica anche nel caso in cui l’immobile si trovi in un’area non inclusa in alcun piano urbanistico particolareggiato, ma per la quale sono previsti interventi attuativi diretti, e pur se l’atto d’obbligo del contribuente intervenga successivamente al trasferimento dell’immobile, non assumendo rilievo che la procedura amministrativa prevista per i due strumenti urbanistici (piano particolareggiato e intervento attuativo diretto) sia differente” (Cass. n. 15974/2014, ma vedi anche, Cass. nn. 24085/2014, 4086/2015, 25491/2015 ed anche 20864/2010).
Nel caso di specie, vi è una prima certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Pietrasanta del 21.11.2005 (all. 2 al presente ricorso), nella quale si attestà che l’area in questione è inserita in un comparto urbanistico, per il quale le NTA prevedono l’edificazione sulla base di un piano d’intervento d’iniziativa privata e una convenzione urbanistica, tuttavia, dalla sentenza impugnata emerge anche che i giudici d’appello hanno preso in considerazione anche la nota del 20 maggio 2007 (n. 19679) del Comune di Pietrasanta, nella quale si precisa che la variante al Piano regolatore generale del comune di Pietrasanta del 30.7.2001 con le norme tecniche di attuazione aveva già delineato tutti gli aspetti essenziali degli interventi edilizi ammessi nel comparto. Pertanto, anche dal punto di vista del vizio di motivazione denunciato, si rileva come i giudici d’appello abbiano correttamente valutato l’attitudine edificatoria dei terreni in oggetto, senza che possa rilevarsi l’omessa valutazione di ulteriori elementi, che possano condurre a un diverso apprezzamento di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Rigetta il ricorso.
Condanna l’Amministrazione ricorrente a pagare alla Meta Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016