Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12761 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9433-2020 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 2359/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Roma, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. avendo il decidente denegato l’accesso alle invocate misure in assenza assoluta di istruttoria in merito alle condizioni, anche socio economiche del paese di provenienza; 2) dell’errore commesso dal Tribunale nel denegare il riconoscimento della protezione umanitaria, nonchè dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., dell’omesso esame delle condizioni personali del ricorrente e dell’omesso esame delle fonti informative, avendo il decidente pronunciato nei riferiti termini sul rilievo della ritenuta insufficienza del solo profilo afferente all’integrazione sociale, senza minimamente rappresentare le condizioni socio economiche del paese di provenienza ed equiparando la situazione attuale a quella che il ricorrente verrebbe a vivere in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità declinato dal decidente di merito all’esito di una circostanziata ricognizione delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè dell’inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato con la conclusiva osservazione che “da vicenda appare priva di quei requisiti di coerenza interna che ai sensi del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 3, comma 5, consentono di ritenere veritieri i racconti dei richiedenti asilo sia pur non suffragati da prove”.

3. Al riguardo è appena il caso di rammentare che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Essendo assistito da congrua ed adeguata motivazione che si sottrae perciò al sindacato che questa Corte è abilitata a condurre alla stregua della lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), il motivo incorre perciò nella rilevata ragione di inammissibilità.

4. Se ciò, come ancora chiarito da questa Corte, dispensa il giudice del merito dal procedere ad ogni ulteriore approfondimento istruttorio riguardo alle fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), con riguardo alla residua fattispecie sub lett. c), rispetto alla quale, una volta assolto il dovere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria è invece sempre sussistente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), l’impugnato responso non è parimenti soggetto a critica, avendo il decidente motivatamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza diffusa sul territorio in presenza di conflitto armato.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile esprimendo un mero dissenso motivazionale ed essendo diretto unicamente a rivedere l’apprezzamento in fatto sfavorevolmente operato sul punto dal decidente di merito.

Ed invero il decidente ha negato il riconoscimento della misura atipica sull’assunto che “il ricorrente non espone alcun particolare profilo di vulnerabilità e sotto questo profilo la sua posizione processuale difetta sul piano dell’allegazione”, a nulla rilevando diversamente il documentato sforzo di integrazione sociale.

Poichè è convinzione di questa Corte che “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573), la circostanza che nella specie il ricorrente non contesti in modo specifico l’asserzione del decidente in punto di allegazione e si limiti a reiterare le considerazioni già sottoposte al vaglio di queste, rende il motivo fonte unicamente di una surrettizia sollecitazione a rivalutare il quadro istruttorio, a cui tuttavia non può procedere questa Corte in ragione dei limiti cui va soggetto il giudizio di legittimità.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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