Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12761 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/06/2011), n.12761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIAN Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 7.12.2006 è stato notificato a M.C. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 7.11.2005), che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari n. 251/03/2001, che aveva integralmente respinto il ricorso della contribuente medesima avverso avviso liquidazione.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.1.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Ufficio aveva revocato le agevolazioni spettanti D.L. n. 12 del 1985, ex art. 1 in fattispecie di acquisto di prima casa di abitazione (per difetto del requisito della residenza in capo agli acquirenti) ed aveva provveduto alla liquidazione delle imposte suppletive dovute in relazione alla compravendita di immobile di civile abitazione sito in (OMISSIS) stipulata in Cagliari e registrata l’11.4.1988. Contro detto provvedimento la M. aveva proposto ricorso che era stato respinto dalla CTP di Cagliari con la sentenza depositata il giorno 22.3.2001. Contro detta sentenza aveva interposto appello la stessa M. con ricorso notificato il 14.4.2005 assumendo (oltre ad altre censure) di avere avuto conoscenza della decisione del giudice di primo grado soltanto per effetto dell’avvenuta notifica di cartella di pagamento in data 22.2.2005, atteso che sia l’avviso di trattazione della causa di primo grado che il dispositivo della sentenza di primo grado le erano stati comunicati presso l’indirizzo di Piazza Italia n. 10 in Cagliari, anzicchè presso l’indirizzo di Piazza Italia n. 8 in Cagliari indicato nel ricorso introduttivo di primo grado per le notificazioni. L’adita Commissione Regionale ha accolto l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa alla Commissione Provinciale di Cagliari.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che -atteso che l’avviso dell’udienza di trattazione del primo grado di giudizio non risultava ritualmente notificato, all’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo di primo grado – la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 8.500,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 -data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali- dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51, comma 1. Inammissibilità del ricorso in appello perchè intempestivo”.

Dopo avere evidenziato che la appellante aveva proposto il ricorso in appello oltre i termini di legge decorsi dal deposito della sentenza di primo grado, l’Agenzia ricorrente esponeva che non poteva integrare l’ipotesi prevista dall’art. 38, comma 3 dianzi menzionato (che consente l’impugnazione oltre il termine annuale nel caso in cui la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”) la mera nullità della comunicazione dell’avviso di trattazione e del dispositivo della sentenza di primo grado, in difetto della prova (che spetta comunque all’appellante di fornire) “della mancata conoscenza del processo”, specificamente nell’ipotesi in cui sia nota la proposizione del ricorso, come necessariamente accade quando la parte negligente sia il ricorrente stesso.

Il motivo di censura è fondato.

L’art. 327 c.p.c., comma 2, concerne esclusivamente la situazione di “ignoranza del processo” nella quale sia rimasta -per nullità della citazione o della relativa notifica o della notifica dell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento o delle comparse che contengono domande nuove- la parte contumace. E’ del tutto evidente che la norma non sia applicabile all’attore (nella fattispecie il ricorrente) che sia costituito nel giudizio, non potendosi in alcun caso attribuire a tale parte del processo la qualifica di contumace (ed invero, come questa Corte ha evidenziato, per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 327 c.p.c., comma 2, “costituisce condizione essenziale che la parte contumace sia rimasta tale perchè, a causa del contenuto della citazione, del ricorso o della loro notificazione, non è stata messa in grado di prendere parte al giudizio, mentre non si applica quando la parte, messa in grado di partecipare al giudizio o comunque costituitasi, rimane poi assente per vizi di svolgimento dello stesso”: Cass. n. 8245 del 2003).

E’ altrettanto evidente che la norma sia applicabile solo quando l’ignoranza del processo – la quale deve essere, peraltro, totale – sia dovuta alla nullità di ben determinati atti, tra i quali non trova spazio la comunicazione dell’udienza di discussione, pur comportando la omessa notifica di tale comunicazione la nullità della sentenza eventualmente pronunciata.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in proposito, che la decadenza dall’impugnazione per inosservanza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (richiamato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38) è evitata solo quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo; e per determinare la conoscenza del processo è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso (come necessariamente accade quando la parte negligente sia il ricorrente stesso) e non è necessario sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione del ricorso (così come previsto, nel “vecchio contenzioso”, dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 e, nel nuovo processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), nonostante simile omissione comporti nullità della decisione (Cass. n. 9897 del 2001, in motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. nn. 6375/2006). Ciò perchè “la sentenza del primo giudice, pure affetta da nullità, è pronuncia esistente e il suo vizio si è convertito, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., in motivo d’impugnazione esperibile nei termini di legge e la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza, senza che tale regime, frutto del bilanciamento del principio di certezza delle situazioni giuridiche con il diritto di difesa, si ponga in contrasto con la Costituzione” (Cass. n. 10497 del 2003; nello stesso senso cfr. Cass. n. 10223/2003).

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto, essendo inammissibile l’appello perchè pacificamente proposto dalla contribuente oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e quindi con la sentenza di primo grado ormai passata in giudicato, il processo non poteva essere proseguito (cfr.

Cass. n. 10208/2002).

Le spese seguono la soccombenza.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la parte intimata alle spese di lite liquidate in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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