Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12760 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31035/2018 R.G. proposto da:

P.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

GUGLIELMO CANTILLO e dall’Avv. ORESTE CANTILLO, elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 2612/01/18 depositata in data 20 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA sanzioni e accessori relativa al periodo di imposta 2012, conseguente a comunicazione di avviso bonario inviato a seguito di controllo automatizzato, deducendo di avere presentato dichiarazione integrativa con cui aveva proceduto alla correzione degli errori in precedenza commessi.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 20 marzo 2018, ha respinto l’appello della contribuente, ritenendo inapplicabile al caso di specie il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5, conv. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e osservando che la dichiarazione integrativa, se intesa a emendare errori in danno del contribuente, non può essere presentata oltre il periodo di imposta successivo, per cui la dichiarazione integrativa presentata in data 29.10.2014 per il periodo di imposta 2012 deve ritenersi tardiva.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5, comma 1, lett. a), conv. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, nonchè della L.27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, come modificata dal D.L. n. 193 del 1998, in quanto norma retroattiva applicabile quale ius superveniens e, comunque, norma procedimentale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1, lett a), nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato alla contribuente il diritto di emendare la dichiarazione, circostanza consentita dal D.P.R. ult. cit., art. 2, comma 8-bis.

2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, così modificandosi la originaria proposta del relatore, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui in tema di dichiarazione integrativa, la modifica del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, realizzata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 5, conv. dalla L. n. 225 del 2016, in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell’amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge (Cass., Sez. V, 28 giugno 2019, n. 17506; Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna P.R. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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