Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12760 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, anteriormente al decorso del quinquiennio ed in assenza di edificazione.

La sentenza della CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dei contribuenti, affermando che la norma in questione subordina i benefici fiscali al solo compimento dell’attività edificatoria, entro il quinquennio, senza escludere la possibilità che tale attività sia portata a compimento dal terzo acquirente del terreno.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di ricorso, mentre i contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad un medesimo profilo di censura, l’ufficio denuncia da una parte, il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dall’altro denuncia il vizio d’insufficiente motivazione, su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero tenuto conto solo del requisito oggettivo dello svolgimento dell’attività edificatoria nel quinquennio, ma non del requisito soggettivo, nel senso che i predetti benefici sono previsti in favore dei soggetti che chiedono di usufruire dell’agevolazione fiscale (i quali sono quelli che assoggettandosi alle condizioni previste, assumono l’impegno di costruire, nei confronti della pubblica amministrazione), e non anche in favore dei successivi acquirenti del terreno, anche se sono coloro che realizzazione l’edificazione o la completano, nel termine dell’originario quinquennio.

Il ricorso è improcedibile.

E’, infatti, insegnamento consolidato di questa Corte, quello secondo cui, “La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della citata norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile; tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poichè la disposizione dell’art. 369 c.p.c. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito” (Cass. n. 144372015, 11376/2010, sez. un. 9005/2009). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha depositato (unitamente ricorso, ma neppure successivamente) la copia conforme della sentenza impugnata, corredata della relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale esigenza, con il decorso del termine breve a seguito della notifica della sentenza impugnata che il ricorrente ha espressamente dichiarato, nell’incipit del proprio ricorso, è funzionale al riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione, il quale, una volta avvenuta la predetta notifica, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

La mancata costituzione della parte convenuta esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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