Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12760 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/06/2011), n.12760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34708/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

BMR DI M0NTAROLO GIOVANNI & C. SNC, in persona dei Soci

e

rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONINO Giovanni con studio in

BIELLA VIA DAL POZZO 12, (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 19/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il resistente l’Avvocato BONINO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 27.11.2006 è stato notificato a “B.M.R. di Montarolo Giovanni &

C. snc” un ricorso Del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 19.9.2006 e notificata il 12.10.2006), che ha respinto l’appello principale dell’Agenzia e quello incidentale della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Biella n. 3/02/2003, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva rettificato (ai fini dell’imposta di registro) il valore di acquisto di due fabbricati oggetto di rogito stipulato nel 1999 rideterminato, ed aveva anche rettificato (ai fini INVIM), il valore finale degli anzidetti immobili.

In data 4.1.2007 è stato notificato all’Agenzia il controricorso della società contribuente, illustrato con successiva memoria.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con avviso di rettifica e liquidazione sono stati rideterminati in L. 314.700.000 (rispetto al dichiarato di L. 195.400.000) e, rispettivamente, in L. 227.000.000 (rispetto al dichiarato di L. 126.400.000) i valori (vuoi ai fini dell’imposta di registro vuoi ai fini del valore finale per la base INVIM) di due cessioni immobiliari stipulate a favore della snc B.M.R. che poi ne aveva ottenuto l’annullamento da parte della CTP di Biella. Contro la pronuncia del primo giudice aveva proposto appello sia l’Ufficio che la società contribuente (quest’ultima limitatamente al capo della decisione relativo alla regolazione delle spese di lite). Dopo avere interposto appello, l’Ufficio aveva depositato una relazione – in data 30.3.2006 – nella quale erano prospettati valori degli immobili addirittura superiori a quelli identificati nell’avviso di rettifica e liquidazione. L’adita CTR di Torino aveva però dichiarato inammissibile il deposito della relazione e rigettato l’appello principale (così come quello incidentale).

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata – per quanto rileva in questa sede – nel senso che il documento prodotto dall’appellante non poteva essere acquisito al processo perchè “postumo” (rispetto alla sentenza di primo grado) e comunque perchè lesivo del contraddittorio tra le parti, siccome costituente “nuova prova in appello”; nel merito – inoltre – nel senso che il condiviso convincimento del giudice di primo grado risultava avvalorato dalle nuove produzioni di parte appellata in grado di appello.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e – previa indicazione del valore della lite in Euro 279.403,18 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Sempre in via preliminare occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla parte intimata sull’assunto della tardiva proposizione da parte dell’Agenzia del ricorso in appello contro la sentenza passata in giudicato (con conseguente decadenza del potere di impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), eccezione che si palesa priva del necessario requisito di autosufficienza.

La parte intimata infatti non ha prodotto in questo grado di giudizio, a sostegno del proprio assunto ed in ossequio alla previsione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, gli atti processuali dei giudizi di merito a mezzo dei quali valutare la fondatezza dell’eccezione e neppure ha indicato il luogo del processo in cui detti atti si trovano, sicchè l’eccezione non può essere esaminata nel merito.

6. I motivi d’impugnazione.

a) Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento, in particolare, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, 61, 58, 49, 50 e 53; artt. 153 e 345 c.p.c., e dei principi generali in materia di prova. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La ricorrente Agenzia si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto non ammissibile la produzione della “relazione” menzionata nella parte narrativa, per quanto consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e depositata ben prima del termine ultimo previsto dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, nonchè per quanto la sua funzione fosse “di valutazione e non di accertamento di fatti”, e quindi non sia una “prova”, secondo la comune accezione giuridica e processuale del termine. Perciò non avrebbe potuto avere rilievo il fatto che il documento fosse stato formato dopo il deposito della sentenza di primo grado.

La censura si concludeva con la formulazione del seguente quesito:

“Dica codesta Corte….se nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avente ad oggetto la rettifica di valori immobiliari ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, in fattispecie di compravendita, la produzione di un documento, consistente in una valutazione del valore dell’immobile, redatto successivamente al deposito della decisione di primo grado, e depositato oltre venti giorni prima dell’udienza di discussione, sia o meno ammissibile”.

Il motivo di censura è inammissibile.

Da parte il fatto che la parte ricorrente si duole sostanzialmente di un asserito error in procedendo commesso dal giudicante (a mezzo della violazione delle norme di rito indicate in rubrica), pur avendo invocato il vizio tipizzato dall’art. 360 c.p.c., n. 3 (errore che la Corte ritiene di poter superare valorizzando il contenuto della censura con preferenza rispetto alla rubrica: in termini si concorda con l’insegnamento di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007), fa difetto comunque nella censura medesima la determinazione e specificazione della rilevanza ai fini del decidere dell’asserito errore commesso dal giudicante nel governo delle regole del processo.

Sul punto della necessità che il vizio centrato sull’errore in procedendo sia comunque corroborato dalla specifica allegazione delle ragioni per cui il vizio medesimo avrebbe generato la sostanziale ingiustizia del processo, si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24532 del 20/11/2009: “Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost. (come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2 del 1999), deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo stesso, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette”.

Nella specie di causa d’altronde – oltre all’aspetto della mancata delineazione dell’elemento della rilevanza – sussistono molteplici sintomi positivi della sostanziale irrilevanza dell’asserita violazione delle regole del processo, da una parte avendo il giudicante evidenziato che la modalità di produzione del documento (siccome posteriore all’atto di appello), “ha reso impossibile ogni e qualunque osservazione intorno ai valori che attraverso la stessa vengono attribuiti agli immobili e soprattutto se tali valori risalgano all’epoca del trasferimento della propietà” nonchè avendo la stessa Agenzia qui ricorrente chiarito che al documento in questione non si può riconoscere la natura di “prova”, siccome non utile a determinare un “convincimento circa l’esistenza o inesistenza dei fatti rilevanti per la decisione della causa”.

Sommato con il rilievo del fatto che la parte ricorrente non ha specificato nè il contenuto del documento in questione (trascrivendolo in ricorso) nè il luogo del fascicolo processuale in cui esso sarebbe rinvenibile (in tal modo violando pure la regola di autosufficienza del ricorso per cassazione disciplinata dall’art. 366 c.p.c.), non resta che concludere che non vi è modo di intendere quale rilievo concreto sia da attribuire all’asserita violazione della disciplina processuale lamentata dalla parte ricorrente, sicchè consegue – prima ancora di passare al vaglio della fondatezza – che il motivo di censura qui in esame va considerato del tutto inammissibile.

b) Il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione sono collocati sotto la medesima rubrica: “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5).

Con detti motivi la parte ricorrente si duole dell’errore commesso dal giudicante nel ritenere inammissibile il deposito della già menzionata “relazione”, atteso che questa “avrebbe potuto comportare una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda”; e si duole inoltre della “pseudo motivazione” formulata dal giudicante in relazione al merito della questione esaminata, atteso che “il richiamo alle produzioni dell’appellata è del tutto generico ed apodittico” ed il giudicante avrebbe avuto l’onere di elencare le ragioni “che da essi esitavano in senso sfavorevole all’accoglimento del gravame”.

I due motivi di impugnazione, che si possono esaminare congiuntamente, sono accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

Essi risultano infatti carenti in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, In specie: “E’ inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove documentali da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4589 del 26/02/2009).

Consegue da ciò, insomma, l’infondatezza complessiva del ricorso. La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere all’intimata le spese del presente grado, liquidate in Euro 6.000,00 oltre Euro 100,00 per spese vive ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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