Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12760 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12760 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 24829-2009 proposto da:
DI PETTA ANGELA, CURTI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA A. BERTOLONI 14, presso lo
studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 6, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE;
– intimati nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del

Data pubblicazione: 06/06/2014

,.‘

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

di ROMA, depositata il 03/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCANTONIO delega
Avvocato TERRANOVA che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 86/2008 della COMM.TRIB.REG.

24829-09

Svolgimento del processo
I coniugi Giuseppe Curti e Angela Di Petta impugnarono un
avviso

di

liquidazione

dell’imposta

di

registro

conseguente alla rettifica del valore di avviamento di un
ramo di azienda commerciale compravenduto nell’anno 2004.

Eccepirono la nullità dell’atto per difetto di notifica e
per carenza di motivazione.
I loro ricorsi vennero respinti con separate sentenze
della commissione tributaria provinciale di Roma.
La commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i
gravami, confermò la statuizione osservando che l’appello
era da considerare inammissibile in quanto erano state
semplicemente reiterate le argomentazioni già esposte nel
ricorso contro l’atto tributario, senza indicazione dei
vizi della sentenza gravata e, quindi, in violazione degli
artt. 53,

10 co., del d.lgs. n. 546-92 e 342, l° co.,

c.p.c.
Aggiunse peraltro che non erano stati prodotti nuovi
documenti in appello, sicché l’impugnata sentenza era da
confermare, in quanto il vizio di notifica dell’avviso di
liquidazione era stato sanato dal raggiungimento dello
scopo e in quanto il valore di avviamento, dichiarato dai
contraenti in euro 5.000,00, non era stato documentato, a
fronte invece del condivisibile criterio seguito
dall’ufficio ai fini della relativa determinazione;
criterio facente riferimento alla capitalizzazione della

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potenziale redditività dell’azienda, ragguagliata al giro
d’affari medio degli esercizi precedenti.
Per la cassazione della sentenza d’appello i contribuenti
hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi,
illustrati da memoria.
L’amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo i ricorrenti eccepiscono la nullità
della sentenza per omessa pronuncia, “non avendo esaminato
tutte le argomentazioni e deduzioni sollevate dai
ricorrenti nei propri atti di appello”.
Il mezzo è inammissibile perché concluso da quesito
inidoneo per genericità di formulazione, siccome composto
in mero interpello in ordine agli effetti della violazione
dell’art. 112 c.p.c.
II.

– Col secondo motivo i ricorrenti eccepiscono

l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, nella parte in cui la
sentenza “ha ritenuto che le contestazioni sollevate dai
ricorrenti in appello non si riferivano alla sentenza
impugnata, ma esclusivamente all’avviso di liquidazione”.
Il mezzo è inammissibile perché diretto a contrastare una
conclusione

giuridica dell’impugnata sentenza, involta

dall’argomento sopra detto ma in verità consistente nella
dichiarata inammissibilità del gravame; mentre è pacifico
che il vizio di motivazione rilevante in cassazione, ai
sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non può attingere alla

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questione giuridica quanto piuttosto (e solamente) alla
questione di fatto.
III. – Col terzo e col quarto motivo vengono ancora
rispettivamente eccepite:
(a) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia, nella parte in

cui la sentenza “ha ritenuto che il vizio della notifica
dell’avviso di liquidazione si sarebbe sanato per effetto
dell’esercizio, regolare e tempestivo, del diritto di
difesa dei ricorrenti in entrambi i gradi di giudizio,
trascurando di esaminare compiutamente tutte le eccezioni
a tal fine proposte dai ricorrenti”;
(b) la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 42
del d.p.r. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c. sul rilievo che l’impugnata sentenza sarebbe
“interamente carente di motivazione nella parte in cui ha
trascurato di dare contezza dell’iter logico-giuridico
seguito per ritenere corretta la determinazione del valore
di avviamento commerciale (..) così come quantificata
dall’ufficio nell’avviso di liquidazione”.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per
l’assorbente ragione che la decisione impugnata, all’esito
della rilevata inammissibilità dei primi due mezzi, rimane
infine sorretta dalla sottostante affermazione di
inammissibilità dell’appello, desunta dalla asserita
violazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546-92 e 342
c.p.c.
IV. – Consegue i rigetto del ricorso.

3

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 2 aprile 2014.
eside

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Il Conigliere esteLore

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