Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1276 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20788 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

CENTRO ANTIDIABETE EMOTEST S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, M.G. rappresentato e

difeso dall’avvocato Roberto Buonanno (C.F.: BNN RRT 56A28 F839K);

– ricorrente –

nei confronti di:

ASL NAPOLI (OMISSIS) NORD (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 864/2018,

pubblicata in data 26 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 24 ottobre 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Centro Antidiabete Emotest S.r.l., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Nord, pignorando le disponibilità dell’ente presso il suo tesoriere Banco di Napoli S.p.A.. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva, sulla base di una disposizione di legge sopravvenuta al pignoramento, la L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 6 bis, di conversione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, la quale ha modificato la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 51. La società creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avvero l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione, tra l’altro sostenendo l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa posta a base del provvedimento, disposizione che è stata poi effettivamente, nelle more del giudizio di merito, dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza del 12 luglio 2013 n. 186 della Corte Costituzionale.

Riassunta l’opposizione, essa è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

Ricorre il Centro Antidiabete Emotest S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dal ricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”) e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione di legge – annullamento della L. n. 189 del 2012, art. 6 bis, a seguito della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale; efficacia ex tunc di tale annullamento; art. 136.1 Cost.; L. n. 87 del 1953, art. 30.3; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, in base a risalenti principi mai contraddetti, “la regola “tempus regit actum”, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dall’art. 136 Cost. e dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 – 01), di modo che “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 – 02; nel medesimo senso, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010, Rv. 612703 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12793 del 31/05/2007, Rv. 597822 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 15/05/2007, Rv. 597563 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 16/02/2007, Rv. 596057 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 05/02/2004, Rv. 569892 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 113 del 09/01/2004, Rv. 569328 – 01).

Nella specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo era stato tempestivamente impugnato dal creditore con l’opposizione agli atti esecutivi e la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge sulla base della quale esso era stato adottato è sopraggiunta nel corso dello svolgimento del giudizio di merito della suddetta opposizione, onde il rapporto processuale non poteva affatto considerarsi esaurito e la conformità a diritto dell’atto impugnato avrebbe dovuto essere valutata avendo riguardo alle modificazioni conseguite alla sentenza di illegittimità costituzionale, contrariamente a quanto nella sostanza ritenuto dal giudice del merito, la cui decisione va dunque cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del provvedimento impugnato, di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo.

3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Centro Antidiabete Emotest S.r.l. è accolta, con conseguente revoca del provvedimento impugnato, di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rapporti tra la società ricorrente e l’azienda debitrice opposta ASL Napoli (OMISSIS) Nord. Dette spese vanno distratte in favore dell’avvocato Roberto Buonanno, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo di cui all’art. 93 c.p.c..

Nei rapporti tra la medesima società ricorrente e il Banco di Napoli S.p.A. sussistono invece motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della posizione della banca intimata, terza pignorata, come tale sostanzialmente estranea alla controversia tra la società creditrice e l’azienda debitrice relativa alla procedibilità dell’esecuzione.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Centro Antidiabete Emotest S.r.l. e revoca il provvedimento impugnato di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo;

– condanna l’azienda ASL Napoli (OMISSIS) Nord a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Buonanno, liquidandole come segue: complessivi Euro 3.000,00, per il giudizio di merito in unico grado; Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; oltre spese generali ed accessori di legge.

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la società ricorrente ed il Banco di Napoli S.p.A., terzo pignorato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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