Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1276 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.19/01/2017),  n. 1276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21123-2013 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

A.S.H.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

B.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AL.GA., FAVRETTO

MARIA, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1673/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE;

udito l’Avvocato ANGELO VITALE per l’Avvocatura dello Stato;

udito l’Avvocato MARCO TORTORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento parziale del 2

motivo, stralcio del 3 motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, contro i medici indicati in epigrafe con capofila A.S.H.M., avverso la sentenza del 25 marzo 2013, con cui la Corte di Appello di Roma, provvedendo su tre appelli separatamente proposti e quindi riuniti, proposti dai medesimi e da numerosi altri medici, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che, nel 2004, aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda dei medici, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’adeguata remunerazione, in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica nella situazione di inadempimento statuale dell’obbligo di recepimento della direttiva 82/76/CEE, adempiuta tardivamente dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991 senza che fosse considerata la loro posizione.

p.2. La Corte d’Appello di Roma, registrando i principi di diritto di cui a numerose ed evocate decisioni di questa Corte, ha invece accolto la domanda dei medici e condannato la ricorrente appellata, riconoscendone l’esclusiva legittimazione passiva e così escludendo quella del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento di somme commisurate a quella indicata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, in ragione di ciascun anno di durata del corso di specializzazione.

p.3. Al ricorso hanno resistito con controricorso i medici intimati ad eccezione di Al.Ga. e, nel controricorso, hanno svolto ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Con il terzo motivo il ricorso principale lamenta che, per i medici che sono ivi espressamente indicati, cioè F.M. e Za.Le., il diritto risarcitorio si sarebbe dovuto negare, perchè essi avevano iniziato il corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983.

p.2. Riguardo alle posizioni di detti medici, il Collegio rileva che la trattazione, previa separazione della parte del ricorso principale oggetto del detto terzo motivo, dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla quaestio iuris oggetto del motivo (che risulta ad Esse rimessa con ordinanze interlocutorie n. 21654 del 2015 e n. 23652 del 2015 e sulla quale risulta ora da Esse disposto rinvio pregiudiziale comunitario con ordinanza n. 23582 del 2016).

Il rinvio deve concernere anche la trattazione del ricorso incidentale, limitatamente allo Zo. ed agli eredi della F..

PQM

La Corte dispone la separazione della trattazione, dal resto del ricorso principale, delle posizioni dei medici F.M. e Zo.Le. quanto al terzo motivo oggetto del ricorso principale. Dispone, altresì, la separazione, dal resto del ricorso incidentale, delle posizioni dei ricorrenti Zo. ed eredi F.. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione dei ricorsi per quanto oggetto della presente separazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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