Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12759 del 23/05/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 12759 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorsi riuniti ed o iscritti ai nn. 10614 e 10616/2011 R.G. proposti
da
Ricciardi Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Giallombardo,
presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Pietro Borsieri n.13
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente nel ricorso 10614/11e
Gerit S.p.A., in persona del I.r.p.t.,
-intimataavverso le sentenze nn. 168 e 169/35/2010 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, del 28/9/2010, depositate il 14/10/2010 e non
notificate.

Data pubblicazione: 23/05/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO CHE:
1. Ricciardi Franco ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle
Entrate e la Gerit S.p.A. per la cassazione della sentenza n.169/35/2010
della

Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

del 28/9/2010,

dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il
ricorso del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa della
cartella di pagamento n. 054246444887 notificata il 17/11/2004 e relativa
ad IRPEF ed ILOR dell’anno 1996 per complessivi euro 21.728,31;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio aveva ritenuto che
l’avviso di accertamento, cui si riferiva la cartella, fosse stato
tempestivamente notificato nel termine di cinque anni previsto dall’art.43
D.P.R. n.600/73;
3. a seguito del ricorso di Ricciardi Franco, l’Agenzia delle Entrate si
costituiva e resisteva con controricorso notificato il 30 maggio- 8 giugno
2011, mentre la Gerit S.p.A. rimaneva intimata;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 aprile 2018,
ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo
come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv.
in legge 25 ottobre 2016, n.197;
5. con distinto atto, Ricciardi Franco ricorre anche contro la sentenza
n.168/35/2010 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, del
28/9/2010, depositata il 14/10/2010 e non notificata, con cui la C.T.R. del
Lazio, in controversia relativa all’impugnativa della medesima cartella
esattoriale, riformando la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva
dichiarato non luogo a provvedere, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate, condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali,
per l’inutile duplicazione di giudizi;
6. anche tale ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12
aprile 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.

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depositata il 14/10/2010 e non notificata, che ha accolto l’appello

civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE:
1.1. preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso n,10616/11
R.G. al ricw-50 n.10614/2011, che è stato precedentemente iscritto ed ha ad
oggetto l’impugnativa avverso la stessa cartella esattoriale;

violazione e falsa applicazione dell’art.43 D.P.R. n.600/73 (inquadrabile
nella censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che
erroneamente la C.T.R. del Lazio aveva ritenuto che l’avviso di
accertamento prodromico alla cartella di pagamento fosse stato
tempestivamente notificato al contribuente nei termini di cui al suddetto
articolo;
in particolare, il ricorrente espone di aver ricevuto in data 17/11/2004
la notifica della cartella di pagamento per maggiori IRPEF ed ILOR
relativamente all’anno 1996 riferibile all’avviso di accertamento, a sua volta
notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale con esito negativo in
data 19/12/2002;
avendo il contribuente presentato la dichiarazione per l’anno in
contestazione nel successivo anno 1997, l’avviso di accertamento avrebbe
dovuto essere notificato entro il termine del 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello della dichiarazione, cioè il 31 dicembre 2001;
deduce, quindi, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. del Lazio ha
ritenuto tempestiva la notifica del suddetto avviso di accertamento, in
violazione dei termini previsti dall’art.43 D.P.R. n.600/73, così come
modificato dall’art.15 comma b del D.L. n.241/97, 1996;
1.2. il motivo è inammissibile;
1.3. invero, il ricorrente non si duole dell’omessa notifica dell’avviso di
accertamento, quale atto presupposto della cartella di pagamento, ma solo
della sua tardività rispetto al termine previsto dall’art.43 D.P.R. n.600/73, a
seguito della modifica introdotta dall’art.15 comma b del D.L. n.241/97,
1996;
l’impugnazione della cartella di pagamento per la tardività della

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con l’unico motivo del ricorso n.10614/11, il ricorrente denunzia la

notifica dell’avviso di accertamento presupposto non è ammissibile, poiché
l’atto può essere impugnato solo per vizi suoi propri se non ricorre l’ipotesi
di cui al n.3, ultimo periodo, dell’art.19 d.lgs. n.546/92;
sul punto, si è già pronunciata questa Corte, enunciando il principio
secondo cui “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, è valida la
cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Infatti, la decadenza
dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del
contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di
quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione
in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal
contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. sent.
n. 18019/07);
come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, infatti “il
contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine
decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il
definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa,
poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo
dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass.
sent. n. 18448/15; n.22810/15);
l’intervenuta decadenza dal termine di notificazione dell’avviso di
accertamento costituisce vizio proprio di quell’atto impositivo e doveva
necessariamente essere dedotto con l’impugnazione dell’avviso di
accertamento mentre costituisce vizio non proprio della cartella di
pagamento;
2.1. con il ricorso n.10616/2011, il ricorrente, oltre a riportare la
censura già sopra esaminata, deduce anche la violazione dell’art.39 c.p.c.,
dell’art.324 c.p.c. e dell’art.2909 c.c., poiché i giudici di appello avrebbero
errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, mentre
avrebbero dovuto dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo;
2.2. tale motivo risulta inammissibile per carenza sopravvenuta di
interesse, a seguito della riunione dei procedimenti e della definizione della

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notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 43 del

impugnativa della cartella esattoriale, con il rigetto del ricorso del
contribuente;
3.1. atteso il rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo;
nulla deve disporsi per le spese nei confronti della Gerit S.p.A., che non

P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso r.g. n. 10616/2011 al ricorso n.10614/2011;
dichiara inammissibili entrambi i ricorsi riuniti; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018

si è costituita;

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