Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12759 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7493/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO

SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 475/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con decreto depositato in data 18 febbraio 2015, il Tribunale di Napoli ha solo parzialmente accolto l’opposizione proposta da Equitalia Sud s.p.a. avverso il decreto di esecutorietà emesso dal giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro violazione di legge nella parte in cui il tribunale ha ammesso al passivo i soli importi delle cartelle esattoriali per le quali vi era stata notificazione, ritenendo che tale ultimo requisito fosse necessario, senza considerare invece che la prova del credito erariale può essere fornita anche sulla sola base del ruolo;

che il consigliere relatore ha proposto il rigetto di tale doglianza;

che parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;

ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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