Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12759 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17800-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori + ALTRI OMESSI, nelle

rispettive qualità di titolari delle omonime farmacie,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA MAZZOLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

TANDOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7889/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di marzo 2010 e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il 13.5.2010, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, incorrendo perciò nella violazione di detta norma ovvero nell’omesso esame di un fatto decisivo.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco)” (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).

3. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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