Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12759 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/06/2011), n.12759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33942/2006 proposto da:

P.A., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA B. BELOTTI 55, presso lo studio dell’avvocato AVERSANO

Ettore, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CISARO

LUISA, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CISARO, che deposita cartolina

verde A/R e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 4.12.2006 è stato notificato al “Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore” un ricorso di P.A. e A.G. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 16.5.2005), che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 86/01/2002, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro avviso di accertamento concernente compravendita di terreno con atto registrato il 17.1.1992.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Ufficio aveva elevato il valore dichiarato nell’atto di vendita di un immobile sito in (OMISSIS), rideterminando l’ammontare dell’imposta di registro e dell’INVIM dovute, ed avverso il detto avviso gli acquirenti (in relazione all’imposta di registro posta a loro carico) avevano proposto ricorso alla CTP di Varese, avanti alla quale si erano difesi in proprio, eleggendo domicilio presso la loro abitazione sita in (OMISSIS): Ivi era stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione. Avendo la CTP adita accolto il ricorso, l’Amministrazione Fiscale aveva interposto appello avanti alla CTR di Milano con atto notificato ai ricorrenti presso tale Dott. Todini, in Via San Francesco n. 3, identificato come domiciliatario. Nella contumacia degli odierni ricorrenti, la CTR di Milano aveva accolto il predetto appello e l’Amministrazione aveva notificato in data 4.10.2006 l’avviso di liquidazione dell’imposta, donde gli odierni ricorrenti erano venuti a sapere della procedura svoltasi avanti al giudice di appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’avviso di accertamento soddisfaceva all’obbligo di motivazione, essendo composto dai suoi elementi essenziali tipici e nel senso che i terreni oggetto di detto accertamento risultavano essere stati correttamente valutati nell’anzidetto avviso, in paragone ad altri (rilevabili da un tabulato prodotto in atti dall’Amministrazione) aventi le medesime caratteristiche e potenzialità edificatorie.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione retti dalle seguenti rubriche:

a) “Violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49.

Inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero delle Finanze.

Nullità assoluta ed insanabile-inesistenza del procedimento di secondo grado e della sentenza della Commissione Regionale di Milano sezione 15 n. 58/15/05″.

b) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, art. 20, commi 1 e 2 e art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

c) Violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio per tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sancita dall’art. 160 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte contribuente, questione che è stata fatta esplicito oggetto di rilievo da parte di questa Corte all’udienza di discussione.

Risulta infatti dagli atti di causa che il ricorso introduttivo di questo grado del giudizio è stato notificato al solo Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, che non risulta aver partecipato al giudizio di appello perchè questo si è celebrato, per intero, dopo il primo gennaio 2001, giorno di inizio dell’operatività delle c.d. Agenzia Fiscali, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallarate.

A questo proposito occorre evidenziare che il titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha operato un trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate), le quali sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001, in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1. Tale trasferimento ha determinato in campo processuale una successione fra enti, nel diritto controverso, a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (Cass., un., 29 aprile 2003 n. 6633; id., trib., 8 agosto 2003 n. 11979; id., trib., 2 aprile 2007 n. 8166) di tal che la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in un procedimento iniziato prima dell’indicato giorno di operatività delle agenzie fiscali, può essere impugnata nei confronti tanto del Ministero dell’Economia quanto dell’Agenzia subentrata, sempre che e finchè (Cass., un., 14 febbraio 2006 n. 3118, cit.) non si sia verificata la estromissione, anche tacita, del Ministero.

Quanto al caso qui in esame, dalla sentenza impugnata risulta che l’appello è stato presentato dall’Agenzia Entrate Ufficio Gallarate avverso sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese nel 2002, quindi con ricorso proposto certamente dopo il primo gennaio 2001, onde è necessario che il processo di appello si sia svolto esclusivamente tra il contribuente e detto Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In base a tanto deve ritenersi verificata (Cass., trib.: 8 luglio 2008 n. 18640; 2 aprile 2007 nn. 8167-8169;

30 ottobre 2006 n. 23347;23 dicembre 2005 n. 28759; 30 dicembre 2004 n. 24245), sia pure per implicito, l’estromissione dal giudizio del dante causa Ministero delle Finanze, di tal che l’unico soggetto passivamente legittimato a controdedurre all’odierna impugnazione della parte contribuente è l’Agenzia predetta.

In termini conviene menzionare il pacifico orientamento di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto “ex nunc”, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1123 del 19/01/2009, oltre alle numerose ivi citate).

Consegue da ciò che il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile.

L’intervenuta notifica al (solo) Ministero (terzo estraneo al giudizio), però, pur essendo inutile ai fini della corretta instaurazione del necessario contraddittorio con l’unico soggetto (Agenzia delle Entrate) passivamente legittimato, impone di rilevare (ex officio) che la sentenza impugnata, siccome ufficialmente nota al ricorrente già al momento (4.12.2006) di inizio della relativa attività notificatoria del ricorso introduttivo del presente giudizio, è passata in cosa giudicata perchè dal momento detto è comunque iniziato a decorrere, per esso notificante, il termine breve (giorni sessanta) di impugnazione fissato dall’art. 325 c.p.c..

Nulla sulle spese di lite, non avendo svolto attività difensiva la parte resistente.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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