Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12759 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12759 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 16911-2009 proposto da:
ERREPI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore
pro tempore, SEA RICAMBI SRL in persona del
Consigliere delegato, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato
ANGELINI DOMENICO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TUMMINELLI MICHELE giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 06/06/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COMO;

avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELINI che
chiede l’accoglimento e deposita avviso di
ricevimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– intimato –

16911-09

Svolgimento del processo
Le società Sea Ricambi s.r.l. e F.11i Somaschi Angelo e
Tiziano s.a.s. impugnavano un avviso di accertamento col
quale l’agenzia delle entrate aveva rettificato il valore
di avviamento di un’azienda commerciale compravenduta
L’avviamento era stato calcolato col

inter partes.

criterio della media percentuale di redditività applicata
ai ricavi dichiarati dalla venditrice ai fini delle
imposte dirette nel biennio anteriore, moltiplicata per il
coefficiente 2 (anziché 3) in considerazione delle
perdite, e diminuita di una percentuale di incidenza
(19,02 %) data dal rapporto tra i costi di diretta
imputazione e i ricavi dichiarati nel medesimo periodo.
L’adita commissione tributaria provinciale accoglieva
parzialmente

il

ricorso

delle

società,

riducendo

l’avviamento in misura pari al 40 % del valore accertato,
in quanto l’erario non aveva tenuto conto dei costi di
gestione iscritti in bilancio, ma solo dei costi
operativi.
La decisione era confermata in appello dalla commissione
tributaria regionale della Lombardia.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado le
società hanno proposto ricorso affidato a due motivi,
illustrato anche da memoria.
L’amministrazione si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione

1

I. – Col primo motivo le ricorrenti premettono di aver
censurato la decisione di primo grado, nel capo che aveva
ridotto del 40 % il valore di avviamento, perché si era
trattato, a loro dire, di percentuale approssimativa e
priva di base logica.
Muovono alla sentenza d’appello censura di violazione e

falsa applicazione degli artt. 1, 43, 51, 1° e 4 0 co., 52,
10 co., del d.p.r. n. 131 del 1986 chiedendo alla corte di
stabilire se il valore venale dei beni costituenti
l’azienda, compreso l’avviamento, dovesse essere
controllato dall’ufficio con riferimento al valore
complessivo dei suoi componenti. Formulano invero il
quesito se sia conforme all’art. 51, 4 0 co., “un sistema
di valutazione dell’avviamento dal quale non consegua la
considerazione complessiva del patrimonio aziendale
(comprensiva anche di tutti i costi sostenuti per la
produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei proventi
ed oneri straordinari relativi all’azienda ceduta) ma che
consideri integralmente, nel triennio, i soli costi di
acquisto della merce, considerati in misura percentuale i
soli costi di gestione (ammortamenti, servizi, godimento
di beni di terzi e spese di lavoro dipendente), non
considerati i costi finanziari e straordinari e duplichi i
ricavi”.
Col secondo motivo le ricorrenti deducono
l’insufficiente motivazione della sentenza su punto
decisivo della controversia.

2

Il ricorso,

i cui motivi possono essere

congiuntamente esaminati in quanto connessi, è infondato
giacché riflette profili di merito della controversia.
La commissione tributaria regionale ha confermato la
decisione di primo grado osservando che l’accertamento era
stato eseguito sulla base della media della percentuale di

redditività data dal rapporto tra la media dell’utile
lordo e la media dei ricavi, depurato l’utile suddetto dei
costi imputabili con riferimento al triennio precedente, e
sulla base del coefficiente 2, più favorevole al
contribuente, anziché del coefficiente 3.
Per quanto rileva, ha aggiunto che la tesi delle società,
secondo cui l’ufficio non aveva tenuto conto degli
elementi di costo contabilizzati in ordine all’utile
lordo, era infondata nel presupposto, perché l’utile era
stato infine considerato al netto, e non al lordo, salva
l’omissione della contribuzione assicurativa e
previdenziale, che tuttavia era stata infine comunque
riconosciuta.
Giustappunto in dipendenza di tale riconoscimento, e
considerati gli elementi di contrazione del settore di
operatività delle parti contraenti, la commissione
tributaria ha affermato che era ardua una quantificazione
precisa del valore di avviamento; sicché nelle condizioni
date ha ritenuto giustificata la decisione del primo
giudice di operare un abbattimento del valore accertato in
termini prudenziali, pari al 40 %.

3

IV. – In tal modo la commissione ha correttamente svolto e
congruamente giustificato il potere di apprezzamento della
prova di cui all’art. 115 c.p.c.
E’ invero assertoria, nella sua genericità, la contraria
affermazione delle ricorrenti secondo la quale non si
sarebbe tenuto conto di costi finanziari e di costi

straordinari. Quel che interessa ai fini dell’odierno
ricorso è che la legittimità in sé del criterio di calcolo
non è stata ulteriormente censurata dalle ricorrenti.
Questa corte ha più volte evidenziato che, in tema di
determinazione della base imponibile dell’imposta di
registro, l’avviamento k costituisce una qualità
dell’azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso
nel trasferimento e quindi da assoggettare all’imposta, ai
sensi dell’art. 51, 4 0 co., d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.
Il relativo valore, in presenza di metodi tecnici diversi
di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di
fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di
merito e immune da sindacato di legittimità se
adeguatamente motivato (v. Cass. n. 2204-06; n. 2702-02).
Ed è infine risolutivo considerare che la parte
ricorrente, censurando (col secondo mezzo) di
insufficienza la motivazione della sentenza impugnata, ha
infine omesso di indicare su quale fatto specifico,
controverso e decisivo, la commissione tributaria avrebbe
dovuto ulteriormente focalizzare l’attenzione.
Donde non va oltre una doglianza generica, al fondo della
quale è ben riscontrabile il tentativo di sollecitare un

4

diverso apprezzamento del profilo probatorio afferente, in
contrasto col limite del sindacato di legittimità.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in

1.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 2 aprile 2014.

P
Il Consi(jliere esten ore_
k

solido, alle spese processuali, che liquida in euro

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