Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12758 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28861/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 3, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO VITELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
SERGIO CUGINI;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.; + 1;
– intimata –
avverso la sentenza n. 811/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che, con ricorso notificato in data 28 novembre 2014, la (OMISSIS) S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 31 ottobre 2014, con la quale la Corte di appello di Ancona ha respinto il reclamo interposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva dichiarato il proprio fallimento;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato la pregiudizialità rispetto al fallimento della domanda di concordato preventivo con riserva, da essa ricorrente presentata in data (12.6.2014) successiva alla deliberazione della sentenza dichiarativa (11.6.2014) ma anteriore alla sua pubblicazione (16.6.2014); che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso;
ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017