Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12758 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16653-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori A.A., +

ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA “(OMISSIS)”, già USL ROMA

“(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7416/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di marzo 2010 e ne chiede la cassazione sul rilievo che 1) il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. 1253 del 7.5.2010 per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata costituisca “valido titolo di messa in mora dell’Asl Roma (OMISSIS)”; 2) il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi convenzionali ed il ristoro del maggior danno da ritardo ritenendo “accertata l’assenza di un valido atto di costituzione in mora”.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente per unitarietà della censura, non meritano adesione.

Osservato in principio che la Corte decidente ha motivato l’impugnato rigetto affermando senza contestazioni dell’impugnante che “nel caso di specie, il generico atto di costituzione in mora depositato in atti ha avuto come destinataria la ASL Roma (OMISSIS) e non l’ASL Roma (OMISSIS)”, va qui ricordato che, onde aversi valida ed efficace costituzione in mora del debitore, occorre che il relativo atto integrante formalità recettizia sia diretto “al suo legittimo destinatario” (Cass., Sez. III, 27/04/2010, n. 10058), da indentificarsi nel soggetto che nel rapporto obbligatorio sottostante sia titolare di una posizione di obbligo, circostanza nella specie per quanto rilevato dal decidente del tutto deficitaria.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della Regione Marche in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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