Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12758 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/06/2011), n.12758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33487/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO TERRITORIO SRL (in breve SOSVITEL SRL), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BOEZIO 16, presso lo studio CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCISANO Claudio, LUPI

RAFFAELLO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 23.11.2006 è stato notificato a “Società Sviluppo Territoriale srl – SOSVITER” un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 10.7.2006 e notificata il 23.9.2006), che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 15/07/2005, che aveva accolto i ricorsi (proposti separatamente e poi riuniti in primo grado) della società contribuente avverso tre distinti avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva rideterminato, ai fini INVIM, il valore iniziale e finale di tre immobili siti in (OMISSIS), oggetto di tre distinti atti di vendita a favore di altrettanti compratori.

In data 5.1.2007 è stato notificato all’Agenzia il controricorso della società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con i tre distinti avvisi di rettifica sono stati rideterminati ai fini INVIM i valori iniziali e finali degli immobili oggetto di tre distinti atti di vendita in considerazione – per ciò che attiene ai valori iniziali – della stima effettuata dall’Ufficio del Registro di Milano e – per ciò che attiene ai valori finali – del valore di mercato di altri immobili consimili (cioè aventi analoghe caratteristiche ed ubicazioni) oggetto di compravendita. La parte ricorrente aveva protestato non solo per il difetto di motivazione degli accertamenti ma anche per l’asserita immodificabilità del valore iniziale degli immobili (alla luce del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 e perchè i valori corrispondevano a quelli risultanti da una perizia disposta ai sensi dell’art. 2343 c.c.), ed infine per l’infondatezza della valutazione relativa ai valori finali. La Commissione Provinciale aveva accolto i ricorsi sia in relazione alle censure concernenti i valori iniziali sia in relazione alle censure concernenti i valori finali e l’Agenzia aveva proposto appello (disatteso da parte della CTR) in relazione sia all’aspetto dei valori iniziali – chiedendo che gli stessi fossero rideterminati in conformità dell’errore ammesso dalla stessa società contribuente nell’atto introduttivo di primae curae, in cui era stato riconosciuto un “modesto errore materiale di calcolo” per ciò che concerne la prima e la terza compravendita, (rispettivamente registrate in data 7.4.1998 – serie 4^ n.001850 e in data 31.7.1998 – serie 4^ n.003756)- sia all’aspetto dei valori finali, che era stato riproposto in ragione delle valutazioni di cui si è detto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata – per quanto rileva in questa sede – nel senso che l’art. 50, dianzi citato preclude la rideterminazione dei valori indicati in conformità alla relazione di stima disposta ai sensi dell’art. 2343 c.c., donde l’illegittimità dell’avviso di accertamento, “in parte qua”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – senza indicazione del valore della causa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi d’impugnazione.

Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In relazione all’art. 360 c.p.c., n.5”.

La ricorrente Agenzia si duole esclusivamente del capo della sentenza di appello che ha accolto (con gli argomenti sopra riassunti) le censure della società contribuente rivolte contro la rettifica dei valori iniziali degli immobili, avendo il giudicante omesso di esaminare ed argomentare in alcun modo in relazione all’ammissione fatta dalla stessa contribuente, e cioè che in due dei tre casi non erano stati dichiarati esattamente i valori risultanti dalla perizia, bensì valori superiori, a causa di un “modesto errore di calcolo”.

Nella prima compravendita era stato dichiarato un valore iniziale di L. 14.335.000.000, “contro un valore di perizia di L. 13.958.238.000”; nella terza compravendita era stato dichiarato un valore iniziale di L. 3.232.827.000, “contro un valore di perizia di L. 3.163.595.000.

Nel proprio appello l’Ufficio aveva sollevato tale questione (esattamente a pag. 3, rigo 18 e segg.), ma la decisione della CTR non l’aveva riscontrata in alcun modo. Trattandosi di “un punto di fatto che la CTR avrebbe senz’altro dovuto esaminare”, non potendo limitarsi alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma dovendo scendere nel merito e quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, l’Agenzia ricorrente domandava a questa Corte di cassare la sentenza impugnata, in relazione al vizio censurato.

La censura è inammissibile.

Nella propria prospettazione l’Agenzia ricorrente assume di avere “sollevato tale questione” nell’atto di appello, a sostengo della domanda – ivi asseritamente proposta – di rideterminazione dei valori iniziali degli immobili “in conformità all’errore ammesso dalla stessa parte”, domanda la cui omessa considerazione è concretamente oggetto della doglianza di parte ricorrente, come si desume dalla considerazione contenuta in atto di ricorso secondo cui il giudice investito della causa che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, “non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve scendendo nel merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti”.

In tal modo l’Agenzia qui ricorrente definisce sostanzialmente il proprio motivo di ricorso, siccome doglianza rivolta verso l’omesso esame da parte del giudice di appello di una censura ivi proposta contro la decisione del giudice di primo grado, censura fondata sul fatto che detto giudice di primo grado non avrebbe dato rilievo al “modesto errore di calcolo” oggetto dell’ammissione fatta dalla parte contribuente-ricorrente in primo grado.

Orbene, da parte il fatto che l’Agenzia ricorrente – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – non specifica i termini della censura esattamente proposta nei confronti della sentenza del giudice di primo grado e neppure l’oggetto della domanda proposta al giudice di appello (di consistenza più ridotta rispetto a quella fatta valere nell’avviso di accertamento ma anche fondata su presupposti di fatto differenti e non congruenti con quelli considerati nel predetto avviso di accertamento), ciò che conta rilevare qui è che una siffatta doglianza non si inquadra affatto nell’archetipo del vizio di motivazione (omessa), ma bensì nell’error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infatti: “La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 o 5, anzichè dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile”.

La regolazione delle spese è improntata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere all’intimata le spese del presente grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre Euro 100,00 per spese vive ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA