Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12757 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 178/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 178/26/08 del 7 novembre 2008 con la quale la commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, ha ritenuto fondato – a conferma della prima decisione – il ricorso proposto dal notaio A.S. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso di imposte ipotecarie e catastali; imposte da lui versate in misura fissa in relazione ad un suo rogito di assegnazione in proprietà ad un socio di alloggio di cooperativa edilizia.

Riteneva la commissione tributaria regionale, in particolare, che il notaio fosse legittimato a chiedere il rimborso in questione, essendo egli direttamente responsabile ed obbligato al versamento nei confronti dell’amministrazione finanziaria; e che, nel merito, l’istanza di rimborso in oggetto dovesse trovare accoglimento in forza dell’esenzione da imposte ipotecarie e catastali degli atti di trasferimento della proprietà delle case economiche e popolari di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal notaio A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce –

ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, comma 1, lett. b), artt. 57, 58, art. 77, comma 1; nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e art. 2033 c.c.. Ciò, per avere la commissione tributaria regionale affermato la legittimazione del notaio al rimborso delle imposte ipotecarie e catastali, nonostante che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 cit. prevedesse tale rimborso, nei casi di legge, unicamente a favore del contribuente (o del soggetto destinatario della sanzione); mentre il notaio non rivestiva la qualità di contribuente, perchè non parte negoziale, bensì mero responsabile d’imposta nell’ambito di un rapporto tributario al quale rimaneva sostanzialmente estraneo.

p. 2. Il motivo è fondato.

Diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, il notaio che ha rogato l’atto sottoposto a registrazione ed all’imposizione a quest’ultima correlata non è legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta di cui si assuma l’indebito pagamento.

Questa conclusione, desumibile da principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si basa sulle seguenti fondamentali osservazioni: – il notaio è coinvolto nell’imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l’atto ed obbligato a richiedere la registrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. b); – egli risulta, per contro, estraneo al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l’ordinamento riconduce, in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro, un’espressione di capacità contributiva; – in particolare, la responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta (quella principale) trova fondamento in una fattispecie ulteriore e diversa da quella, tipicamente impositiva, propria dei contraenti; ed insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività; – su tale premessa, l’obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 nella sua qualità di responsabile d’imposta, così come definita in via generale dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3; tale veste implica l’affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato “insieme con altri”), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tale da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.) laddove, in diversa ipotesi di responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto impositivo, non di rivalsa per l’intero si tratterebbe ma di regresso pro quota.

Come detto, si tratta di affermazioni più volte ribadite da questa corte di legittimità la quale ha avuto modo di rimarcare l’estraneità del notaio al rapporto tributario propriamente detto, e la riferibilità del suo obbligo ad una figura (responsabile d’imposta) “concepita al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale creando centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono garanti con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi” (Cass. 19172/04; in termini Cass. 16390/02; Cass. 9439 e 9440/05).

Più recentemente, Cass. ord. n. 5016 del 12/03/2015 ha affermato che: “in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione”.

Una diversa conclusione non potrebbe trarsi da quelle decisioni (v.

Cass. 4954/06; 18493/10), le quali hanno affermato la legittimazione attiva del notaio a contestare la pretesa tributaria per imposta di registro. Atteso che esse sono state rese in fattispecie nelle quali quest’ultima era stata avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante mediante notificazione a sue mani (proprio in quanto obbligato in solido) dell’avviso di accertamento e liquidazione;

situazione ben diversa da quella, qui dedotta, di pagamento spontaneo per conto dei contraenti (e, come normalmente accade, mediante provvista messa a disposizione da questi ultimi) al momento della richiesta di registrazione.

Dalle stesse pronunce si ricava anzi – a contrario – il medesimo principio qui accolto; in base al quale, al di fuori di tali situazioni, il notaio opera quale “mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario” ed obbligato in solido con i contraenti quale fideiussore ex lege per il pagamento dell’imposta, al solo fine di facilitarne l’adempimento (Cass. 4954/06 cit.). Senza che ciò infici la regola generale fissata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, secondo cui “i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto” (Cass.18493/10).

Si legge in Cass. 4954/06, cit.: “non ignora il Collegio la giurisprudenza formatasi in tema di imposta di registro in relazione alla legittimazione del notaio rogante per il rimborso delle somme pagate in eccedenza, legittimazione che è stata negata per essere il medesimo estraneo al rapporto tributario (Cass. Sez. Trib. 21.11.2002 n. 16390 e Cass. Sez. Trib. 23.9.2004 n. 19172); i principi enunciati in tali decisioni non sono tuttavia invocabili nella fattispecie, sia perchè per la legittimazione in ordine alla richiesta di rimborso dell’imposta che si assume erroneamente corrisposta deve essere considerato il tenore letterale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, che limita tale diritto, testualmente, al “contribuente”, ed al “soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”; sia perchè, una volta estinta l’obbligazione tributaria, l’eventuale diritto al rimborso non può che competere al soggetto destinato ad essere definitivamente inciso dalla pretesa, e non al mero coobbligato per il pagamento dell’imposta che ha il diritto di rivalsa nei confronti del debitore principale”.

La S.C., in quell’occasione, ha ritenuto che la legittimazione del notaio spettasse invece nella diversa fattispecie (qui non conferente) in cui la stessa pretesa tributaria venga avanzata direttamente e personalmente nei suoi confronti, in quanto soggetto che l’ufficio assume obbligato al pagamento dell’imposta.

In tal caso, si è osservato, la legittimazione del notaio deriva dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi diretti confronti, “per cui è ovvio che il medesimo abbia interesse diretto e, conseguentemente, sia legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa più essere discussa nè nell’an nè nel quantum; ed è altrettanto ovvio che la sua difesa non possa essere limitata alla sua personale responsabilità ma possa essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso”.

La ricostruzione fin qui operata esclude dunque che il notaio –

sempre ammesso, come detto, alla rivalsa interna per tutto quanto da lui pagato per con dei contraenti – sia legittimato ad ottenere il rimborso dall’amministrazione finanziaria di quanto pagato in eccesso; tanto per l’imposta di registro quanto, D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 11, per l’imposta ipotecaria e catastale.

Il che si conforma, come detto, a quanto espressamente stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1, secondo cui – a parte l’ipotesi, qui non rilevante, di soggetto sanzionato – il rimborso dell’imposta deve essere richiesto dal “contribuente”, come sopra individuato; ciò in base ad una ratio legis ricorrente, per gli indicati motivi, anche nella ricostruzione della disciplina della restituzione delle imposte ipotecarie e catastali D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 17, u.c., cit..

L’accoglimento del presente motivo di ricorso, di natura preliminare perchè involgente una questione di legittimazione, risulta assorbente della disamina del secondo motivo; concernente il merito dell’istanza di rimborso (violazione di legge per asserita non spettanza dell’agevolazione D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 32, comma 2, cit. in ipotesi di trasferimenti immobiliari assoggettati ad Iva, come quello di specie).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo del notaio A..

Stanti il consolidarsi in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, l’opposto esito dei gradi di merito e la mancata difesa del notaio nel presente giudizio di cassazione, si ritiene di compensare le spese di lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del notaio A..

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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