Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12757 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25758-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO GIAMBRA;

– ricorrente –

contro

D.R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N.

20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLA STEVENAZZI;

– controricorrente –

contro

D.R.P., D.R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 390/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – T.F. ricorre per un mezzo, nei confronti di D.R.R., D.R.P. e D.R.A., contro la sentenza del 28 gennaio 2019 con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del 7 ottobre 2016 del Tribunale di Milano.

2. – D.R.R. resiste con controricorso, mentre non svolgono difese gli altri intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso un’istanza di rimessione in termini presentata da esso T.F..

RITENUTO CHE:

4. Nel controricorso è denunciata la violazione dell’art. 365 c.p.c., per mancata indicazione della procura da parte del ricorrente, in quanto conferita con atto separato: ma la violazione non sussiste, trattandosi non di procura conferita con atto separato, bensì su foglio materialmente congiunto al ricorso.

5. – Il ricorso è inammissibile.

T.F. ha originariamente agito in giudizio nei confronti di D.R.R. e T.C..

Deceduta quest’ultima, l’attore ha effettuato la riassunzione nei confronti del D.R.R. e, impersonalmente e collettivamente, degli eredi di T.C..

Dopo di che l’adito Tribunale di Milano ha respinto la domanda.

Interposto appello dal T.F., con atto notificato al D.R.R. ed impersonalmente e collettivamente agli credi di T.C., la Corte d’appello ha rilevato essere ormai trascorso oltre un anno dal decesso della T., sicchè l’atto andava notificato nominativamente a ciascuno degli eredi della defunta, con conseguente assegnazione di termine per l’effettuazione dell’incombente e rinvio della causa.

Secondo la sentenza impugnata, poi, “con istanza depositata in data 19 luglio 2017 l’appellante chiedeva il differimento dell’udienza facendo presente di aver acquisito i certificati di residenza anagrafica dei convenuti con estrema difficoltà. Il collegio non accoglieva l’istanza”; dopo di che la stessa sentenza aggiunge: “la Corte, rilevata l’omessa notificazione dell’atto, ha assegnato all’appellante i termini di rito per di notificare l’atto d’appello agli eredi di T.C., nominativamente indicati, al fine di consentire all’appellante di integrare il contraddittorio nei loro con fronti. Peraltro la parte 11011 ha provveduto, nè ha dimostrato di essersi trovata nell’oggettiva impossibilità di provvedere all’incombente nei termini assegnati (non rileva la circostanza dedotta dall’appellante, di aver acquisito i certificati anagrafici dei convenuti soltanto nel luglio del 2017, in quanto la parte avrebbe dovuto effettuare tempestivamente tutte le opportune ricerche al fine di reperire i destinatari dell’atto)”.

Orbene, vale anzitutto osservare che l’art. 153 c.p.c., invocato dal ricorrente, consente alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa di essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini: ma, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non risulta affatto che un’istanza di rimessione in termini fosse stata avanzata, avendo invece la Corte d’appello semplicemente affermato che l’appellante aveva avanzato un’istanza di rinvio, che è cosa evidentemente del tutto diversa da una richiesta di rimessione in termini.

Nè, quantunque il motivo contenga una denuncia di error in procedendo, può procedersi a verificare se, come sostenuto dal ricorrente per cassazione a pagina 7 del ricorso, egli avesse effettivamente “depositato, in data 19 luglio 2017, istanza di rimessione in termini”, dal momento che il ricorso non è autosufficiente, nè sul piano contenutistico, dal momento che non è spiegato quale fosse il contenuto dell’istanza e, dunque, se essa fosse effettivamente diretta allo scopo indicato, o fosse invece una mera istanza di rinvio, come sembrerebbe emergere dalla sentenza impugnata, nè sotto il profilo della “localizzazione”, giacchè non risulta dove la detta istanza sarebbe reperibile (per l’applicazione del principio di autosufficienza agli errores in procedendo v. p. es. Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 34469).

di là del profilo di inammissibilità indicato, ve n’è uno ulteriore, poichè la Corte d’appello, pur non menzionando un’istanza di rimessione in termini, ha tuttavia espressamente affermato che l’inosservanza del termine per la rinnovazione della notificazione della citazione in appello era da ascrivere a colpa dell’appellante, non tempestivamente attivatosi per il reperimento degli indirizzi dei notificandi D.R.P. e D.R.A.: con l’ulteriore conseguenza che la censura mira, anche per tale aspetto inammissibilmente, ad un ribaltamento della valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato su dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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