Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12756 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19029/2018 R.G. proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

GABRIELE ESCALAR, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini, 11;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Cristiano Bosin

in Roma, Viale delle Milizie, 34;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 5319/24/2017 depositata il 15 dicembre 2017, n.

5320/24/2015, depositata il 15 dicembre 2017, n. 5321/24/2017;

depositata il 15 dicembre 2017, n. 5322/24/2015, depositata il 15

dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento con contestuali applicazioni di sanzioni, in virtù dei quali la Regione Lombardia aveva contestato l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per l’anno 2011 per il possesso di diverse autovetture concesse in locazione finanziaria a terzi.

La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi della contribuente e la CTR della Lombardia, con quattro diverse sentenze depositate in data 15 dicembre 2017, ha rigettato gli appelli, osservando come la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, ha inteso ampliare l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento della suddetta tassa, agevolandone la riscossione; ha ritenuto, inoltre, il giudice di appello decisivo il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, comma 7, che, nell’introdurre il D.L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2-bis, ha previsto una disciplina innovativa per l’avvenire, lasciando immutata la disciplina per gli anni di imposta precedenti il 2016.

Propone un unico ricorso per cassazione parte contribuente, sostenendo trattarsi di questioni identiche afferenti il medesimo periodo di imposta, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso la Regione Lombardia, la quale ha depositato memoria con cui dà atto dell’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con il primo motivo (indicato come secondo) si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, comma 9-bis, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6, art. 7, conv. dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui le sentenze impugnate hanno ritenuto di fare applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, deducendo che la suddetta disposizione di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, in quanto norma di interpretazione autentica, non sarebbe stata abrogata dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6, in quanto disposizione destinata ad operare per l’avvenire.

Con il secondo motivo (indicato come terzo) si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, conv. dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, nonchè del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. dalla L. n. 125 del 2015, nonchè degli artt. 1292, 1294,1299 c.c., avendo le sentenze impugnate erroneamente affermato la responsabilità solidale della società di leasing nel pagamento della tassa automobilistica regionale, responsabilità che la suddetta disposizione interpretativa ha inteso escludere; deduce il ricorrente che tale disposizione non preveda una responsabilità solidale del concedente, essendo responsabile, in caso di bene concesso in leasing, il solo utilizzatore, ossia il titolare del diritto di godimento.

2 – Va rilevato preliminarmente che il controricorrente ha dato atto, con memoria in data 7 gennaio 2020, che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.

3 – Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).

4 – Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato dal ricorrente sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 22231).

5 – Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, non essendovi applicazione del suddetto meccanismo sanzionatorio stante la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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