Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12756 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23417-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, nonchè per i soci U.O.,

U.L.M., in persona della curatrice fallimentare, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CANINA N. 6, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PAVIOTTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CIVIDALE SCPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati AMEDEO DE TOMA, BRUNO COSSU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Il Fallimento del (OMISSIS) S.n.c. nonchè dei soci illimitatamente responsabili U.O. e U.L.M. ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti della Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., contro la sentenza del 14 aprile 2019, con cui la Corte d’appello di Trieste, provvedendo in accoglimento dell’impugnazione ivi proposta dalla banca, ha rigettato la revocatoria fallimentare del pagamento eseguito a favore di essa banca mediante incasso del ricavato dalla vendita di proprie obbligazioni che la società fallita aveva costituito in pegno il 4 novembre 2008 e, in loro sostituzione, il successivo 10 febbraio 2010.

2. – La banca resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, con erroneo richiamo al principio iura novit curia, avendo la Corte d’appello di Trieste deciso il giudizio applicando alla fattispecie in esame (l’escussione del pegno di titoli operata dalla banca) il D.Lgs. n. 170 del 2004, disposizione normativa mai evocata nel giudizio di primo grado, nè in quello d’appello e senza che sulla sua applicabilità fosse stato provocato e si fosse formato il contraddittorio tra le parti.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Si addebita alla Corte territoriale di avere sussunto la fattispecie, pacifica nella sua storicità, consistente nell’escussione di un pegno, entro l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 170 del 2004, giungendo per tale via a ritenere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare: e ciò, secondo la ricorrente, senza sottoporre la questione al previo dibattito processuale.

Il che val quanto dire che si addebita al giudice di appello di aver applicato una norma, fermo il fatto, senza stimolare sul punto il contraddittorio.

In proposito questa Corte ha però già chiarito che la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in indicando, ovvero di error in indicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. 8 giugno 2018, n. 15037).

Va da sè che la ricorrente avrebbe potuto ipoteticamente dolersi dell’erroneità della decisione in iure, ma non può lamentare che il giudice non abbia stimolato al riguardo il contraddittorio.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15/0 ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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